30/07/2018 – Gli incarichi di posizione organizzativa vanno riaffidati entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Ccnl

Gli incarichi di posizione organizzativa vanno riaffidati entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Ccnl

di Luca Tamassia

“Il recente rinnovo contrattuale del comparto “Funzioni Locali” definitivamente sottoscritto il 21.5.2018 interviene, in modo piuttosto ampio, sulla disciplina delle posizioni organizzative, introducendo diversi elementi di novità in materia, in particolare attraverso le previsioni recate dagli artt. 13, 14, 15 e 17 del Ccnl stesso, le quali apportano significative modifiche ed integrazioni alla precedente regolamentazione dell’istituto, tra le quali:

– nuovi criteri generali di gestione dell’istituto; 

– rideterminazione della durata massima temporale dell’incarico; 

–  ridefinizione dell’entità del trattamento economico accessorio di posizione; 

–  rilevanza, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione negli enti con dirigenza, delle funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna; 

–  revisione del sistema di finanziamento e riconoscimento della retribuzione di risultato, con effetti diretti sullo stanziamento, a valere sul bilancio, destinato al trattamento accessorio complessivo;  

–  finanziamento a carico del bilancio, e non più a valere sul fondo, delle retribuzioni di posizione e di risultato negli enti dotati di ruoli dirigenziali;

–  valorizzazione economica delle gestioni interinali di altre posizioni organizzative mediante riconoscimento di uno specifico valore a titolo di retribuzione di risultato;

–  possibilità di conferimento di incarichi di posizione organizzativa a personale in quadrato in categoria C anche in enti con posizioni ascritte al categoria D in dotazione organica;

–  possibilità di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro per il personale titolare di posizione organizzativa utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione o in unione; 

–  deroghe espresse al principio di onnicomprensività del trattamento economico accessorio.

Attesa la notevole latitudine delle innovazioni recate dal nuovo Ccnl nell’ambito della gestione delle posizioni organizzative…”

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