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Stretta dell’Anac sui mini enti

 L’Autorità: le piccole dimensioni del comune non giustificano un’applicazione soft delle norme. Non possono sottrarsi ad adottare misure anticorruzione

 

sul medesimo argomento: 24/07/2018 – L’obbligo di rotazione del personale esclude solo i Comuni sotto i 5mila abitanti

 

(pag. 33) L’Anac mette nel mirino i piccoli comuni, imponendo loro l’adozione di misure di prevenzione della corruzione anche alternative alla rotazione del personale. Con la recente deliberazione n. 555 del 13/6/2018, l’Authority guidata da Raffaele Cantone opera una stretta sui mini-enti, a partire della stessa delimitazione della categoria. Secondo l’Anac, «la costante osservazione delle realtà locali ha fatto rilevare come moltissime amministrazioni adducono, a giustificazione dei propri inadeguati comportamenti, le piccole dimensioni del Comune. Tale definizione costituisce, spesso, la linea di confine tra un’applicazione piena del piano nazionale anticorruzione e un’applicazione soft ovvero tra un comportamento virtuoso ed uno omissivo». Per ostacolare questa prassi, la delibera ridefinisce la nozione stessa di «piccolo comune», che in base al Pna del 2016 includeva tutti gli enti con meno di 15.000 abitanti, abbassando l’asticella a 5.000. Ciò sulla base di quanto previsto dalla l 158/2017 recante «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni» che, all’art. 1, comma 2, definisce come tali quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. In considerazione di ciò, conclude Anac, non si ritiene possa considerarsi piccolo un comune di poco meno di 15.000 abitanti (14.352), adeguatamente strutturato ed organizzato, che conta circa 30 dipendenti e 9 posizioni organizzative. In tali casi, quindi, è necessario adottare apposite misure alternative, così indicate a titolo esemplificativo: – per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, promuovere meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria; – utilizzare il criterio della cosiddetta «segregazione delle funzioni», che consiste nell’affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente a un’area a rischio a più persone, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal dirigente cui compete l’adozione del provvedimento finale. A tal fine, dovrebbero attribuirsi a soggetti diversi compiti relativi a: a) svolgimento d’istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche. L’amministrazione deve, inoltre, dare luogo alla fondamentale misura della formazione dei dipendenti per garantire che sia acquisita da parte degli stessi la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare alla rotazione in senso stretto.

Matteo Barbero

24/07/2018 

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