25/07/2018 – Nuovi voucher anche per gli enti locali

Nuovi voucher anche per gli enti locali

(pag. 29) Nuovi voucher programmabili per gli enti locali entro un arco temporale di 10 giorni. Anche le p.a. locali sono chiamate in causa (sia pure parzialmente) dalla riforma dei voucher disposta con l’emendamento presentato alla legge di conversione del decreto dignità. Sul piano strettamente tecnico, si parla delle prestazioni occasionali che hanno sostituito i voucher lo scorso anno per effetto dell’articolo 54-bis del dl 50/2017, convertito in legge 96/2017. Il comma 7 dell’articolo 54-bis citato consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi del contratto di prestazioni occasionali (ex voucher), in deroga al divieto di utilizzazione per i datori con più di 5 dipendenti, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per quattro specifiche ipotesi: progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilita’, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. L’emendamento proposto modifica la lettera d) dell’articolo 17 e il nuovo testo prevede che la data e l’ora di inizio e fine della prestazione non dovranno essere più specificate in modo particolareggiato. Gli enti locali dovranno comunicare «la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni». In questo modo è possibile per gli enti locali uno spazio di programmazione delle attività lavorative, particolarmente opportuno per amministrazioni pubbliche, tenute appunto a predeterminare sempre i propri progetti. Un arco temporale di dieci giorni si attaglia a manifestazioni o a progetti speciali di inserimento socio-lavorativo, come anche a lavori di emergenza per calamità. L’emendamento modifica anche il testo della lettera e) del comma 17, per precisare che le 4 ore continuative di prestazione vanno riferite al periodo di 10 giorni visto prima.

Luigi Oliveri

24/07/2018 

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