25/07/2018 – Al dipendente, cui siano riconosciute le mansioni di dirigente, compete la retribuzione di risultato solo se prova il raggiungimento degli obiettivi

Al dipendente, cui siano riconosciute le mansioni di dirigente, compete la retribuzione di risultato solo se prova il raggiungimento degli obiettivi

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 25/7/2018)

“Spetta al dipendente, cui siano state attribuite le mansioni superiori di dirigente, provare il raggiungimento degli obiettivi previamente stabiliti, al fine di ambire al pagamento della retribuzione di risultato, in mancanza di tale prova nulla è dovuto. Tali sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza 19 luglio 2018, n. 19294.
Il caso
Ad un funzionario di un Ministero venivano riconosciute dal Tribunale le differenze retributive conseguenti allo svolgimento di fatto dei compiti di direzione dell’ufficio cui era stato addetto nei periodi di vacanza del posto di dirigente, limitatamente alla componente fissa della retribuzione e alla indennità di posizione, e con esclusione della retribuzione di risultato. Secondo la successiva sentenza della Corte di Appello la retribuzione di risultato avrebbe potuto essere erogata solo a seguito di preventiva determinazione degli obiettivi e della verifica positiva e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con degli obiettivi, in mancanza della dimostrazione dei quali nulla era possibile al dipendente reclamare su tal posta di salario accessorio…”

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