24/07/2018 – Surroga dei consiglieri comunali dimissionari per la convocazione del consiglio comunale

Surroga dei consiglieri comunali dimissionari per la convocazione del consiglio comunale

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

QUI il parere 3 luglio 2018, Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

 

Il pronunciamento del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, e di cui al parere 3 luglio 2018, riguarda la questione della mancata surroga dei consiglieri comunali dimissionari.

Giova ricordare, al riguardo, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 8, e 45, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga di consiglieri dimissionari, disponendo che il seggio vacante è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto.

Secondo quanto osservato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 17 febbraio 2006, n. 640, il predetto termine di dieci giorni ha carattere non perentorio ma acceleratorio, fermo restando che “… l’adozione di quell’atto perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo, posto che la surrogazione in parola rappresenta comunque un adempimento prioritario, tanto che secondo la giurisprudenza, dal mancato rispetto del termine o comunque dalla mancanza di tale adempimento può discendere unicamente l’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti dell’ente inadempiente…” (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sentenza 30 luglio 2005, n. 667).

La questione rappresentata al Ministero, tuttavia, è la seguente: poiché il consiglio del Comune richiedente non è riuscito a ricostituire il proprio plenum surrogando i quattro componenti dimissionari a causa dell’atteggiamento ostruzionistico di alcuni consiglieri che, nonostante non fosse stata contestata nessuna causa d’ineleggibilità o d’incandidabilità in capo ai subentranti, non hanno consentito l’adozione delle relative deliberazioni, si chiedono indirizzi al Ministero circa l’attivabilità del potere sostitutivo, ex art. 136D.Lgs. n. 267 del 2000, al fine di provvedere alla surroga in luogo del consiglio comunale inadempiente.

Al riguardo, il Ministero osserva, in linea generale, che:

– la deliberazione di surroga, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, non può essere considerata atto saltuario/eventuale, ma necessario e dovuto; l’obbligatorietà dell’atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l’indirizzo politico della maggioranza espressa dall’assemblea consiliare (T.A.R. Abruzzo, sentenza n. 667 del 2005);

– conseguentemente, l’ipotesi di votazione contraria alla deliberazione di surroga da parte dell’organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in presenza di una causa d’ineleggibilità o d’incompatibilità, da contestare al surrogante con le modalità previste dalla legge;

– la mancata surroga integra l’omissione di un atto obbligatorio per legge e, in quanto tale, rientrerebbe nella fattispecie disciplinata dall’art. 136 del TUEL, riguardante l’attivazione dei poteri sostitutivi (il cui presupposto è che l’ente, pur avendo l’obbligo e mantenendo il potere di emanare un atto, non lo emani);

– in alcune realtà il difensore civico regionale si è avvalso del potere sostitutivo ivi previsto proprio per procedere ad una surroga a mezzo di apposito commissario ad acta; tale provvedimento sostitutivo è stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo (T.A.R. Abruzzo, sentenza n. 667 del 2005), il quale ha precisato che la Corte Costituzionale, “nel dichiarare la incostituzionalità di alcune discipline regionali del potere sostitutivo… non ha mai nulla osservato, direttamente o indirettamente, sulla vigenza del menzionato art. 136 del T.U.E.L., affermando, anzi, in più di una occasione che la previsione del potere sostitutivo straordinario previsto in capo al Governo dall’art. 120 della Cost. non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi, disciplinati dallo Stato o dalle Regioni, secondo le rispettive competenze“;

– il Consiglio di Stato, sez. V, pronunciatosi su altra questione, con sentenza 2 ottobre 2006, n. 5706, ha considerato legittimo l’intervento sostitutivo del difensore civico regionale in caso di mancata adozione di “atti obbligatori per legge“, ovvero di tutti quelli “la cui emanazione è prevista da una fonte normativa (con esclusione, quindi, di quelli derivanti da una fonte contrattuale o da un atto amministrativo)“.

Quanto premesso, al Ministero appare percorribile l’attivabilità, da parte dell’organo regionale, del potere sostitutivo di cui all’art. 136 del TUEL, al fine di provvedere alla surroga in luogo del consiglio comunale inadempiente.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto