24/07/2018 – Il vicesindaco non può richiedere pareri alla Corte dei conti, se non nei casi in cui sostituisca il sindaco

Il vicesindaco non può richiedere pareri alla Corte dei conti, se non nei casi in cui sostituisca il sindaco

A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 24/7/2018)

“Il vicesindaco non può richiedere pareri alla Corte dei conti, se non nei casi in cui sostituisca il sindaco. È questo il principio affermato dalla Corte dei conti del Veneto con deliberazione n. 242/2018/PAR del 17 luglio 2018, che ha ritenuto la richiesta proposta da un vicesindaco inammissibile dal punto di vista soggettivo. 

L’art. 7 comma 8 della legge n. 131/2003 prevede che le richieste di parere alle sezioni regionali della Corte dei conti possono essere formulate da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito. La locuzione “di norma”, non preclude, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli Enti. Tuttavia, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, se ed in quanto formulata dall’organo di vertice dell’Amministrazione comunale legittimato ad esprimere la volontà dell’Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna, che nel caso del Comune è il sindaco ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.”

 

QUI la deliberazione Corte dei conti Veneto n. 242/2018/PAR del 17 luglio 2018,

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