18/07/2018 – Nuovo Ccnl Funzioni Locali: la nuova disciplina delle posizioni organizzative

Nuovo Ccnl Funzioni Locali: la nuova disciplina delle posizioni organizzative

Pubblicato il 18 giugno 2018


Il 21 maggio 2018 l’Aran e i sindacati hanno firmato in via definitiva il nuovo contratto Funzioni Locali, relativo al triennio 2016-2018, la cui ipotesi d’accordo era stata sottoscritta a febbraio 2018.

Il nuovo contratto è stato sottoscritto dopo aver ottenuto il via libera dalla Corte dei conti lo scorso 15 maggio.

Si chiude così definitivamente il percorso per il rinnovo dei contratti pubblici dopo quasi dieci anni di blocco della contrattazione dei quattro comparti in cui è oggi diviso il pubblico impiego, mentre sono ancora da scrivere i nuovi contratti dei dirigenti, su cui il confronto è solo all’inizio.

Nel corso dei prossimi mesi i dipendenti potranno riscuotere i rinnovi contrattuali 2016/2017 e l’incremento a regime previsto dal 1 marzo 2018.

Il nuovo ccnl Funzioni locali, tra le altre, apporta numerose modifiche alla disciplina delle posizioni organizzative, le quali possono essere istituite sia per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, che per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, richiedenti elevate competenze specialistiche, acquisite attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità.

Viene eliminata, pertanto, la possibilità di conferire incarichi di posizioni organizzative per lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza, come invece era previsto dalla lett. c), dell’art. 8 CCNL 31 marzo 1999.

Cambiano anche le regole per l’assegnazione degli incarichi di P.O., che dovranno essere conferiti con atto scritto e motivato, sulla base della valutazione dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale potenzialmente destinatario, per un massimo di tre anni.

L’ipotesi però non risolve il problema, più delicato e diffuso, relativo alla durata minima, che non è disciplinata.

La Corte dei conti, su tale elemento, unitamente alla dottrina maggioritaria, ritiene che gli incarichi non possano avere durata inferiore all’anno, per consentire un tempo adeguato alla gestione finanziaria e alla connessa valutazione dei risultati.

L’ipotesi ha previsto che gli incarichi di P.O. possano essere revocati prima della scadenza, sempre con atto scritto e motivato, disciplinando le cause giustificative che restano due: intervenuti mutamenti organizzativi o valutazione negativa.

In merito alla valutazione, è ribadito che debba essere annuale, nel rispetto del sistema vigente. Solo la “valutazione positiva” darà anche titolo alla retribuzione di risultato. Dovranno essere, quindi, i sistemi di valutazione adottati dai singoli enti, a stabilire quando una valutazione possa considerarsi positiva.

In caso di valutazione negativa, i titolari degli incarichi di P.O. avranno diritto a confrontarsi in contraddittorio col valutatore, anche con l’assistenza del sindacato cui aderiscano o di persona di propria fiducia.

Il nuovo CCNL ha previsto anche che negli Enti di piccole dimensioni, ancorché abbiano in dotazione organica figure di categoria D, tutte o parzialmente vacanti o comunque presenti, ma non in possesso delle competenze professionali richieste, possano, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa a personale appartenente alla categoria C.

Tale conferimento sarà possibile a condizione però che gli interessati dispongano delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Pertanto, ad esempio per l’assegnazione di un incarico di P.O. del servizio tecnico, il dipendente di Categoria C dovrà comunque essere in possesso di un titolo di studio idoneo, quale l’abilitazione per geometra o laurea in ingegneria o architettura.

Gli enti, comunque, dovranno adeguare la propria consistenza organica, assumendo i funzionari di categoria D necessari. La facoltà eccezionale di assegnare incarichi di posizione organizzativa a dipendenti di categoria C, potrà essere esercitata per una sola volta, a meno che non siano state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria. In questo caso, una volta assunto il funzionario di categoria D, si potrà anche revocare anticipatamente l’incarico assegnato al dipendente di categoria C.

Pertanto, la regola generale disciplinata dall’ipotesi prevede la necessità di conferire, previa determinazione di criteri generali da parte degli Enti, con atto scritto e motivato, per la durata massima di 3 anni, incarichi di P.O. a dipendenti classificati nella categoria D, tenendo conto altresì della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionali ed esperienze acquisite.

Nonostante tale regola generale, l’ipotesi CCNL 2018-2020 prevede una doppia deroga, con possibilità di affidare gli incarichi di P.O.:

  • anche ai dipendenti di categoria C e B nel caso di enti in cui non siano presenti dipendenti di cat. D (art. 13 comma 2 lett. a);
  • negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche ai dipendenti di categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, sia nel caso in cui non siano presenti in servizio dipendenti appartenenti alla cat. D, sia nel caso in cui, pur essendo presenti in servizio dipendenti della cat. D, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali (art. 17 comma 3).
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