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«No» al rimborso delle spese legali anche se il revisore è assolto

di Vincenzo Giannotti

“Il revisore dei conti dell’ente locale coinvolto in un procedimento penale e poi assolto con formula piena, non compete alcun rimborso delle spese legali, sostenute per la sua difesa in giudizio, in quanto pur potendo far rientrare il rapporto nell’ambito del mandato, vanno escluse dall’alveo dei danni risarcibili, le spese che il mandatario abbia sostenuto per difendersi in un giudizio penale dal quale sia stato anche prosciolto. Le spese di difesa non si pongono, infatti, in un nesso di causalità diretta con l’esecuzione del mandato, ma tra l’uno e l’altro si pone un elemento intermedio, dovuto all’attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall’accusa poi rivelatasi infondata. Sono le conclusioni cui è pervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 18553/2018.”

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