13/07/2018 – Applicazione Contratto Enti Locali: Corte dei Conti fornisce differenti interpretazioni

Applicazione Contratto Enti Locali: Corte dei Conti fornisce differenti interpretazioni

Pubblicato da lentepubblica.it il 12 luglio 2018

 

Un po’ di confusione nell’applicazione del Contratto Enti Locali: la Corte dei Conti, in due diversi pareri, fornisce differenti interpretazioni sul rinnovo del CCNL per le Funzioni Locali.


Nel nuovo Ccnl delle Funzioni locali ci sono diverse ambiguità nel rapporto tra Fondi decentrati ed aumenti contrattuali. Questo, quantomeno, è quello che afferma la Corte dei Conti in due pareri con interpretazioni differenti.

La Corte dei Conti Puglia

Secondo la Sezione di controllo della Puglia (deliberazione n. 99/2018), l’articolo 23, comma 2 costituisce una norma di finanza pubblica vincolante che impone un tetto alla contrattazione collettiva nazionale (“l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”).

Riassumendo in estrema sintesi, l’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall’art.67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica. La richiesta di parere risulta, invece, oggettivamente non ammissibile per gli aspetti relativi all’applicazione di istituti contrattuali di carattere economico.

La Corte dei Conti Lombardia

Al contrario, secondo la Sezione Lombardia della Corte dei Conti (deliberazione n. 200/2018), il contenuto della dichiarazione congiunta n. 5 è efficace e quindi la spesa per l’indennità di euro 83,2 a partire dall’1 gennaio 2019 ed i maggiori costi delle posizioni economiche derivanti dalle progressioni orizzontali sfondano il tetto del 2016.

In aderenza alle precedenti interpretazioni della magistratura contabile (per esempio, le deliberazioni di SRC Friuli n. 49/2017/PAR, SRC Piemonte n. 144/2017/PAR, SRC Lombardia n. 145/2016/PAR e n. 54/2018/PAR), il CCNL consente agli enti di rimodulare, all’interno del tetto massimo posto all’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, le risorse destinabili ai titolari di posizione organizzativa rispetto a quelle spettanti al restante personale, accrescendo le une e diminuendo le altre o viceversa.

L’art. 15, comma 7, infatti, precisa che, in caso di riduzione delle risorse destinate dagli enti locali alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento del fondo risorse decentrate (naturalmente, nei limiti di quelle che, in virtù dell’art. 67 del CCNL, possono alimentare i predetti fondi). Nel caso contrario, l’art. 7, comma 4, lett. u), riserva alla contrattazione l’incremento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, “ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017”, una riduzione delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa di cui all’art. 67 del CCNL.

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