12/07/2018 – Tetto al salario accessorio, la Corte dei Conti «cancella» la deroga scritta nel contratto

Tetto al salario accessorio, la Corte dei Conti «cancella» la deroga scritta nel contratto

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2018 15:04

 

di Vincenzo Giannotti

Non basta una dichiarazione congiunta per ampliare le risorse economiche a carico dei bilanci degli enti locali se le disposizioni del nuovo contratto per le funzioni localiprevedono che il salario accessorio non potrà superare l’importo massimo stanziato nel fondo dell’anno 2016.

Secondo la Corte dei Conti della Puglia (parere n. 99/2018) gli incrementi delle posizioni di sviluppo (differenziali retributivi) e gli 83,20 euro per dipendente, da inserire a partire dall’anno 2019, non potranno essere finanziati dal bilancio come risorse addizionali ma, esclusivamente, all’interno del contratto decentrato il quale a sua volta dovrà rispettare il limite delle risorse stanziate nell’anno 2016.

La disposizione contrattuale e la dichiarazione congiunta n. 5 

La disposizione del nuovo contratto, sottoscritto il 21 maggio 2018, prevede, all’articolo 67, comma 7, che «la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017».

La successiva dichiarazione congiunta n. 5, inserita a seguito dell’allarme lanciato dalle parti sindacali in fase di preintesa, stabilisce che «in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti».

In particolare alla lettera a) è previsto un incremento stabile «di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019»;

mentre alla lettera b) è prescritto che le risorse decentrate sono stabilmente incrementate «di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data» (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 23 aprile).

La posizione della Corte dei Conti della Puglia

Secondo il collegio contabile pugliese la chiara indicazione della disposizione contrattuale non potrà mai essere modificata dalla successiva dichiarazione congiunta n. 5, sottoscritta dall’Aran e dalle parti sindacali.

Quest’ultima non può assumere alcun valore normativo e, quindi, non solo non può essere considerata vincolante, ma nemmeno può derogare alle norme di contenimento della spesa pubblica di rango legislativo (articolo 23, comma 2, del Dlgs75/2017) secondo cui, a decorrere dal 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. 

In altri termini, da un lato vi è obbligo da parte degli enti locali di stanziare l’incremento stabile delle risorse previste dal contratto, senza che queste incidano in via autonoma nel bilancio, dall’altro lato la soluzione dovrà essere trovata esclusivamente all’interno dello stesso fondo decentrato, al fine di realizzare l’equivalente riduzione di altre risorse per non superare l’importo dell’anno 2016.

In conclusione, i fondi decentrati e non i bilanci degli enti finanzieranno gli incrementi contrattuali indicati nell’articolo 37, comma 2, lettere a) e b).

Per poter bilanciare l’incremento stabile delle risorse provenienti dal contratto è data, in ogni caso agli enti, la possibilità di compensare l’incremento del fondo mediante correlata riduzione stabile delle risorse destinate alle posizioni organizzative.

La soluzione aprirà sicuramente una battaglia sindacale, all’interno delle singole amministrazioni, che punterà a realizzare quell’incremento di risorse economiche perse in sede di contratto nazionale.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto