12/07/2018 – Il ricorso del Consigliere comunale contro gli atti del Consiglio, legittimazione a ricorrere

Il ricorso del Consigliere comunale contro gli atti del Consiglio, legittimazione a ricorrere

 

Il Consigliere Comunale può ricorrere solo contro gli atti del Consigli Comunale a danno dell’esercizio della carica, con preclusione delle sue prerogative

I chiarimenti del Tar Campania sui casi in cui il singolo Consigliere Comunale può ricorrere contro gli atti del Consiglio Comunale, che sono limitati a quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio del medesimo Consigliere (Tar Campania, sez. I, 5 giugno 2018, n. 3710 )

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici campani, il Consigliere lamentava l’invalidità della deliberazione del Consiglio Comunale sul rendiconto di fine anno, perché il rendiconto era stato presentato 2 giorni prima del Consiglio, in luogo dei 20 previsti dalla legge.

Secondo il Tar Campania questo sarebbe uno dei casi in cui il Consigliere Comunale ha legittimazione ad impugnare una delibera del Consiglio, trattandosi di un vulnus alle sue prerogative.

La casistica delle situazioni in cui il Consigliere Comunale può rivolgersi al Tar contro le delibere del Consiglio

Secondo consolidato orientamento del giudice amministrativo, citato dalla sentenza del Tar Campania, la regola generale è che i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l’amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso ente, ma è rivolto a risolvere controversie intersoggettive.

Ne consegue, pertanto, che  l’impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium.

Pertanto la legittimazione al ricorso può essere riconosciuta al consigliere solo quando i vizi dedotti attengano ai seguenti profili:

a) erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare;

b) violazione dell’ordine del giorno;

c) inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;

d) più in generale, preclusione in tutto o in parte dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito.

Alla luce di questi veniva riconosciuta l’ammissibilità del ricorso, in considerazione della sussistenza dell’interesse ad agire in capo al ricorrente, nella qualità di consigliere comunale. Difatti, il vizio denunciato con il ricorso – con specifico riferimento al mancato rispetto del termine per l’invio della relazione dell’organo di revisione – si sostanzia nella lesione del diritto all’ufficio, quindi attiene all’esercizio della carica di consigliere comunale, impeditivo o lesivo delle funzioni consiliari.

In allegato Tar Campania, sez. I, 5 giugno 2018, n. 3710 

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