11/07/2018 – I chiarimenti ARAN sul nuovo contratto nazionale degli Enti locali (CCNL Funzioni locali)

I chiarimenti ARAN sul nuovo contratto nazionale degli Enti locali (CCNL Funzioni locali)

A. Bianco (La Gazzetta degli Enti Locali 11/7/2018)

“Arrivano i primi chiarimenti dell’ARAN sulla concreta applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Funzioni locali, sia per gli aspetti economici sia per quelli normativi. Sul terreno dei benefici economici viene chiarito che gli Enti non possono aumentare le risorse destinate al lavoro straordinario, che il finanziamento del differenziale delle progressioni economiche deve essere collocato al di fuori del tetto del fondo, che i risparmi sul salario accessorio delle posizioni organizzative possono incrementare il fondo per la contrattazione decentrata solamente se permanenti. Sul terreno normativo i chiarimenti vengono forniti per i permessi per visite mediche, terapie ed esami nonché per quelli per ragioni personali. Le assenze per permessi per visite mediche, esami o terapie che si svolgono nel corso di malattie o che dipendono da tali esami, del che deve essere fornita una specifica attestazione, o che si ripetono nel corso di una stessa terapia, non entrano nel tetto annuo fissato dal contratto. Nella stessa giornata in cui il dipendente fruisce di permessi per specifiche ragioni personali o familiari non può usufruire di altri permessi previsti da norma contrattuali o legislative. Questi permessi, se prolungati per la intera giornata di lavoro, devono essere calcolati in 6 ore, a prescindere dalla durata effettiva.”

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