10/07/2018 – Immobili abusivi, ordine di demolizione disatteso ed operatività dell’acquisizione gratuita

Immobili abusivi, ordine di demolizione disatteso ed operatività dell’acquisizione gratuita

di Giuseppe Cassano – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School Of Economics

Intervenuto in tema di abusivismo edilizio si sofferma in sentenza l’adito Tar Napoli sulla corretta esegesi dell’art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 secondo cui «Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita».

L’acquisizione cui si riferisce la citata disposizione costituisce, secondo il Collegio giudicante, la reazione dell’ordinamento ad un duplice illecito:

– esecuzione di un’opera in totale difformità o in assenza del titolo edilizio;

– inadempimento dell’obbligo di demolire la medesima opera nel termine fissato.

Si tratta, dunque, di una misura di carattere sanzionatorio che opera di diritto, ed automaticamente, allo scadere del termine assegnato quale effetto previsto dalla legge.

Precisamente – quanto al profilo soggettivo – si è affermato in giurisprudenza: «ai sensi dell’art. 31, comma 3 del T.U. cit. il proprietario e il responsabile dell’abuso, in forma non alternativa, ma congiunta e simultanea, sono chiamati a ripristinare il corretto assetto edilizio violato dall’abuso: le ulteriori misure (acquisizione gratuita e pagamento di una somma in caso di inottemperanza) non possono, quindi, che riferirsi ai medesimi soggetti obbligati e attengono al diverso e specifico sub-procedimento relativo all’inottemperanza all’ordine che ad essi è stato impartito» (Cons. di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2018, n. 3363).

Ed ancora sul punto si veda T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 maggio 2018, n. 294 secondo cui la: «sanzione della acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime e degli altri beni previsti dall’art. 31, in caso di inottemperanza alla sanzione demolitoria stessa, non è applicabile al proprietario incolpevole (cfr. anche T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 1 marzo 2017, n. 83; T.A.R. Toscana, Sez. III, 13 febbraio 2017, n. 234; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 4 novembre 2016, n. 1653).»

Di conseguenza, precisano ancora i Giudici del Tar Napoli, l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione svolge una esclusiva funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà; esso assume rilevanza soltanto come titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (Cons. di Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1064Cons. di Stato, Sez. IV, 18 novembre 2014, n. 5666).

«Né in senso ostativo può assumere rilevanza l’assenza di motivazione specifica sulle ragioni d’interesse pubblico perseguite mediante l’acquisizione, essendo in re ipsa l’interesse all’adozione della misura, stante la natura interamente vincolata del provvedimento (ex multis Cons. di Stato, Sez. IV, 5 maggio 2017 n. 2053 e Cons. di Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3834)” (cfr. Cons. di Stato sentenza 27 luglio 2017, n. 3728).» (Cons. di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2799)

Ancora quanto al rapporto tra ordinanza di demolizione e ripristino non ottemperata – da un lato – e successivo provvedimento di acquisizione del bene e dell’area di sedime – dall’altro – si afferma in giurisprudenza (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 febbraio 2017, n. 944), che l’acquisizione gratuita non è un provvedimento di autotutela, ma (come anticipato) una misura sanzionatoria

In altro passo della sentenza qui in esame il G.A. campano sottolinea come la norma dell’art. 31, comma 3, cit., quando l’acquisizione anche di un’area ulteriore rispetto a quella di sedime («necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive» e che «non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita»), impone in capo alla P.A. un preciso obbligo di motivazione con riguardo alle ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto, nonché alla precisa indicazione dell’ulteriore area di cui viene disposta l’acquisizione.

E cioè a dire, la P.A. deve specificare, avuto riguardo ad ogni singolo caso concreto, le ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto, nonché ad indicare precisamente l’ulteriore area di cui viene disposta l’acquisizione (Cons. di Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3097).

Ha osservato la giurisprudenza: «l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’opera abusiva e dell’area di sedime, nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, si verifica automaticamente, una volta decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni; tuttavia, per stabilire l’area ulteriore da acquisire, rispetto a quella di sedime, è necessario provvedere alla sua individuazione e soprattutto si deve motivare in maniera rigorosa l’entità della superficie, entro il limite di legge, che l’Amministrazione ritiene necessario apprendere avuto riguardo ad esclusive finalità urbanistico-edilizie (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 agosto 2017, n. 4124). Difatti, per costante giurisprudenza l’individuazione dell’ulteriore area va motivata, volta per volta, con l’esplicitazione delle modalità di delimitazione della stessa, proprio perché il legislatore non ha predeterminato, se non nel massimo, l’ulteriore area acquisibile, ma ha indicato un criterio per determinarla rapportato alla normativa urbanistica rilevante nel singolo caso; viene, dunque, delineato un procedimento di determinazione della c.d. pertinenza urbanistica da condurre di volta in volta sulla base di criteri di individuazione che tengano conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni urbanistiche per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (Cons. di Stato, Sez. V, 17 giugno 2014, n. 3097Cons. di Stato, Sez. VI, 5 aprile 2013, n. 1881)» (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 3 maggio 2018, n. 1198).

Si vedano anche:

– «In caso d’inottemperanza all’ordinanza di demolizione l’individuazione della superficie dell’area di sedime da acquisire al patrimonio del Comune non deve essere contenuta nell’ordinanza medesima bensì, a pena d’illegittimità, nel successivo atto d’acquisizione gratuita del bene, costituendo quest’ultimo il titolo per l’immissione in possesso dell’opera e per la trascrizione nei registri immobiliari» (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29 maggio 2018, n. 851);

– «questa Sezione ha ripetutamente affermato che la mancata specificazione dell’area oggetto di acquisizione non incide sulla legittimità del provvedimento di demolizione (cfr., da ultimo, la sentenza del 16 marzo 2018 n. 1670: “l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime, per esplicita previsione legislativa, è un effetto automatico alla mancata ottemperanza all’ordine di demolire, non occorrendo pertanto alcuna specificazione, la quale piuttosto è richiesta in vista dell’acquisizione, in ampliamento all’area di sedime del manufatto abusivo, dell’ulteriore (e solo eventuale) area necessaria, fino ad un massimo di dieci volte la superficie occupata dalle opere abusive, per realizzarne di analoghe, secondo le prescrizioni della restante parte del comma Difatti, il destinatario dell’ingiunzione può impedire la futura acquisizione, provvedendo a demolire l’opera contestata (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 5 settembre 2017, n. 4249; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3 luglio 2017, n. 3570; (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 6 marzo 2017, n. 1303). Pertanto, la mancata individuazione dell’area ulteriore non incide sulla legittimità dell’ingiunzione a demolire e nemmeno su quella successiva di acquisizione, ma impedisce semmai che l’effetto appropriativo si propaghi oltre l’area di sedime, qualora, come accade nel caso controverso, non risultino elementi adeguati per determinare l’esatta estensione dell’area ulteriore soggetta ad acquisizione in caso d’inottemperanza all’ordine di demolizione”)» (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 29 maggio 2018, n. 3544).

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 26 giugno 2018, n. 4249

Art. 31D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (G.U. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.)

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