07/07/2018 – Art. 13 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018

Lombardia, del. n. 200 – Art. 13 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018

Pubblicato il 6 luglio 2018


Un sindaco ha chiesto se gli eventuali incrementi delle indennità spettanti ai titolari di posizione organizzativa, previsti dall’articolo 15, comma 2, del CCNL del 21 maggio 2018, debbano rispettare i limiti dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 200/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 luglio, hanno chiarito che le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, devono complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, come, peraltro, precisato dall’art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u).

L’art. 13 del CCNL “Funzioni locali” del 21 maggio 2018, rubricato “area delle posizioni organizzative”, prevede che gli enti locali istituiscano posizioni di lavoro (assegnabili, di regola, a personale di categoria D) che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità (lett. a) o di attività con contenuti di alta professionalità (lett. b).

Il successivo art. 15 del ridetto CCNL disciplina la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale incaricato, stabilendo che l’importo dell’indennità di posizione possa variare da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 16.000 annui lordi (ammontare, quest’ultimo, incrementato rispetto a quello indicato nell’art. 10 del CCNL del comparto enti locali del 31 marzo 1999), sulla base della relativa graduazione.

Tale trattamento, unitamente a quello di risultato (previsto dal successivo comma 4), assorbe tutte le competenze accessorie previste dal medesimo CCNL (compreso il compenso per il lavoro straordinario e fatti salvi gli emolumenti elencati nel successivo art. 18).

Il comma 5 dell’art. 15 precisa che, a seguito della decurtazione, dalle risorse c.d. stabili che alimentano il fondo per la contrattazione integrativa, di quelle che gli enti locali hanno destinato (nel 2017) alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative in precedenza istituite, il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative va coperto a carico del bilancio indistinto dell’ente.

Il Contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, dunque, a differenza dei contratti collettivi nazionali del comparto enti locali anteriori, prevede che le indennità, di posizione e di risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa debbano essere finanziate dal bilancio indistinto dell’ente (sia per gli enti locali con dirigenti che per quelli che ne sono privi).

La scelta contrattuale ha comportato, per gli enti locali con dirigenti, una parallela decurtazione delle risorse destinate, fino al 2017, ai fondi per la contrattazione integrativa (pari al valore delle indennità spettanti ai titolari di posizione organizzativa nel predetto esercizio).

L’art. 67 del nuovo CCNL, infatti, prescrive che, a decorrere dal 2018, il “fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo sommante tutte le risorse c.d. “stabili” (indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004) di competenza 2017, come certificate dal collegio dei revisori (ivi comprese quelle dello specifico fondo per le progressioni economiche e  le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del citato CCNL del 2004).

Tali risorse, prosegue la nuova norma contrattuale, confluiscono, dal 2018, in un unico importo consolidato, al netto di quelle che gli enti avevano destinato, nel 2017 (a carico del fondo) alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (fattispecie propria degli enti locali con dirigenti).

Di conseguenza, dal 2018, le risorse destinate alla remunerazione delle indennità dei titolari di posizione organizzativa devono trovare copertura direttamente nel bilancio dell’ente locale.

Tuttavia, ai fini del rispetto dei limiti di finanza pubblica posti al trattamento economico accessorio del personale, lo stesso art. 67, al comma 7, del nuovo CCNL, si premura di precisare che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa “deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017”.

Pertanto spetta agli enti rimodulare, all’interno del tetto massimo posto all’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, le risorse destinabili ai titolari di posizione organizzativa rispetto a quelle spettanti al restante personale, accrescendo le une e diminuendo le altre o viceversa.

L’art. 15, comma 7, infatti, precisa che, in caso di riduzione delle risorse destinate dagli enti locali alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento del fondo risorse decentrate (naturalmente, nei limiti di quelle che, in virtù dell’art. 67 del CCNL, possono alimentare i predetti fondi).

Nel caso contrario, l’art. 7, comma 4, lett. u), riserva alla contrattazione l’incremento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, “ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017”, una riduzione delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa di cui all’art. 67 del CCNL.

In base alla “dichiarazione congiunta n. 5”, apposta in calce al CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi esclusivamente gli incrementi del fondo risorse decentrate previsti:

  • dall’art. 67, comma 2, lett. a (euro 83,20, moltiplicato per il personale in servizio al 31 dicembre 2016, a valere dal 2019);
  • dall’art. 67, comma 2, lett. b (differenze derivanti dall’aggiornamento di valore delle c.d. progressioni economiche).

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 200-18

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