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Quanti sono i “funzionari di fatto” negli Enti locali?

L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 6/7/2018)

“La particolarità più rilevante, sul piano amministrativo e non penalistico (del quale qui non ci si occupa) del caso di corruzione per lo stadio della Roma è la singolare posizione dell’avvocato Luca Lanzalone.

Infatti, la Procura della Repubblica sta faticando non poco a qualificare il corretto titolo giuridico del soggetto cui il Comune di Roma si è “affidato” per condurre le trattative sulle cubature e i contenuti progettuali dello stadio, per una ragione molto semplice, per quanto assurda: non esiste alcun provvedimento che abbia attribuito al Lanzalone un titolo giuridico che lo connettesse, con un rapporto di lavoro o di servizio, al Comune di Roma. Non c’è un contratto di assunzione subordinata, né in ruolo né come articolo 110 o articolo 90; non c’è alcun incarico di collaborazione esterna; non c’è nessun affidamento di una prestazione di servizi di consulenza legale.

Insomma, la delicata questione urbanistica dello stadio della Roma veniva istruita e trattata, dal Comune di Roma, per il tramite di una persona priva di qualsiasi legame giuridico diretto col Comune stesso!

Tanto è vero che la Procura, nel tentativo di evincere gli elementi del reato di corruzione, che postulano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nei confronti del corrotto, sta provando a dimostrare che l’ex presidente dell’Acea fosse qualificabile come “consulente di fatto”, sulla base di una “delega” per fatti concludenti, concessagli dal sindaco della città. Perché in assenza della possibilità di dimostrare che il Lanzalone sia quanto meno un incaricato di pubblico servizio, la sua posizione si ridurrebbe eventualmente a quella di autore del reato, molto meno grave e più sfumato, di traffico di influenze.

Il caso di Roma è assurto agli onori della cronaca ed è, dunque, da considerare il vertice, l’emblema di un problema molto diffuso. Non stiamo parlando della corruzione, quanto piuttosto del modo assai disinvolto col quale moltissime amministrazioni regolano i rapporti con chi dovrebbe svolgere il ruolo di proprio “organo”, deputato alla gestione delle varie competenze.

Come rilevato sopra, della questione dello stadio di Roma è piuttosto clamorosa, per quanto concerne gli aspetti amministrativi, la circostanza che il Comune capitale d’Italia abbia lasciato tutto in mano ad una persona priva di qualsiasi titolo formale. Una persona che, sul piano sempre amministrativo, nemmeno avrebbe potuto formare né manifestare la volontà del comune di Roma producendo effetti giuridici nei confronti di terzi.”

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