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Le soluzioni migliorative non possono modificare il progetto già approvato

di Alessandro V. De Silva Vitolo

“In tema di appalti, sono considerabili «soluzioni migliorative» quelle che si esplicano liberamente in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo, comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione; le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, essendo un aliud rispetto a quanto originariamente previsto; di tal che possono essere considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. È quanto afferma il Tar Calabria con la sentenza n. 328/2018.”

 

QUI la sentenza

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