04/07/2018 – Revisione dei prezzi: la differenza disciplina prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici

Revisione dei prezzi: la differenza disciplina prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici

Pubblicato il 3 luglio 2018


 

Nel nuovo codice degli appalti, d.lgs. 50/2016, la revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione dell’appalto non è obbligatoria per legge come nella previgente disciplina dettata dal d.lgs. 163/2006, ma opera solo se prevista dai documenti di gara.

Ciò comporta l’inapplicabilità della previgente giurisprudenza sulla natura imperativa e sull’inserimento automatico delle clausole relative alla revisione prezzi e alla loro sostituzione delle clausole contrattuali difformi.

Questo quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3768 del 19 giugno 2018.

L’articolo 115 del previgente d.lgs. 163/2006, oggi abrogato, prevedeva l’inserimento obbligatorio nei contratti della clausola di revisione periodica dei prezzi.

Di contro, l’art. 106 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 configura la clausola di revisione, da inserirsi già negli atti di gara, e poi nel contratto, come una facoltà, e non un obbligo.

In pratica, sia la decisione se ricorrere o meno alla procedura della revisione dei prezzi, sia i meccanismi di revisione del prezzo devono essere determinati dalla stazione appaltante, che deve darne evidenza nei documenti di gara.

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