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Progettazione preliminare verso la contabilizzazione fra gli investimenti

LUNEDÌ 02 LUGLIO 2018 07:42

di Patrizia Ruffini

La contabilizzazione delle spese di progettazione segue la natura della spesa. Sul tema, entrato nel dibattito dellacommissione Arconet (resoconto del 16 maggio) nell’ambito della discussione per l’aggiornamento del principio contabile della competenza finanziaria potenziata al Dlgs 50/2016, si sono registrate posizioni discordanti della Corte dei conti.

Il nodo 

La questione riguarda in particolare la progettazione nella fase preliminare, quando le spese non sono ancora collegate alla realizzazione dell’opera. Non c’è dubbio infatti che negli altri casi la progettazione sia da considerare parte integrante dell’investimento.

Finché permane l’alea che la fase preliminare possa sfociare in un’opera, sostiene la Corte dei conti, la progettazione (o pre-progettazione) è da qualificare come spesa corrente (di personale, essenzialmente) se realizzata all’interno. Sarà eventualmente riconducibile agli investimenti in un secondo momento.  

Posizioni differenti 

Analogamente, proseguono i giudici, è da allocare fra le spese correnti anche l’affidamento all’esterno, in quanto si tratta di un acquisto di servizio rispetto al quale solo successivamente si potrà verificare se costituirà presupposto imprescindibile del ciclo realizzativo.

Differente è invece la posizione del gruppo di lavoro Arconet preposto allo studio delle modifiche: la progettazione interna e quella esterna non sono soggette a un differente trattamento contabile. Come tutte le voci registrate in bilancio, in entrambi i casi la spesa è classificata nel rispetto della natura economica, secondo le voci del piano dei conti integrato.

Ad esempio, gli stipendi al personale dell’ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente), l’acquisto di macchinari necessari al personale che provvede alla progettazione è registrato tra gli «impianti e macchinari» (spese di investimento), l’attribuzione dell’incarico di progettazione è contabilizzato tra gli «incarichi professionali per la realizzazione di investimenti» (spese di investimento).  

Il collegamento 

Anche in assenza degli stanziamenti riguardanti l’opera complessiva, che comunque non è possibile iscrivere in bilancio prima del suo inserimento nel piano triennale, quando un ente avvia la progettazione di primo livello deve fare riferimento a un investimento da realizzare ben preciso, già individuato nei documenti di programmazione dell’ente (Dup, Defr eccetera).

Non è quindi vero – si ribatte – che la progettazione di primo livello è realizzata in assenza di un collegamento diretto all’opera da costruire, ed è corretto considerarla spesa di investimento e classificarla nel titolo secondo della spesa se realizzata attraverso l’affidamento a terzi.  

Del resto, anche il bilancio dello Stato classifica i contributi per la progettazione di primo e secondo livello nel Titolo 2 della spesa, al capitolo 7009, risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali, destinate al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche (comma 1079 della legge 205/2017).

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