03/07/2018 – Locazione finanziaria (leasing) di opere pubbliche: la contabilizzazione dei contratti stipulati dagli Enti locali alla luce del nuovo codice appalti

Locazione finanziaria (leasing) di opere pubbliche: la contabilizzazione dei contratti stipulati dagli Enti locali alla luce del nuovo codice appalti

R. Mininno (La Gazzetta degli Enti Locali 2/7/2018)

“In materia di locazione finanziaria di opere pubbliche ci si è interrogati circa gli effetti finanziari e contabili dell’operazione alla luce del nuovo codice appalti, ovvero se le disposizioni dedicate da tale ultimo articolato normativo a detta figura negoziale possano interferire con la disciplina relativa alle modalità di contabilizzazione…

Considerazioni conclusive

La locazione finanziaria di opere pubbliche, prevista e disciplinata dagli articoli 3 e 187 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (in precedenza, dagli articoli 3 e 160-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006), costituisce uno dei contratti di partenariato pubblico-privato tipizzati dal legislatore nazionale.

Con precipuo riferimento alle modalità di contabilizzazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, il punto 3.25 del principio contabile di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 si applica esclusivamente nelle ipotesi di contratti di leasing finanziario e di contratti assimilati nei quali non ricorrono gli aspetti tipici del partenariato pubblico-privato.

Diversamente, la fattispecie è da ricondurre al contratto di finanziamento a fini di investimento, costituente, per l’ente appaltante, indebitamento.

Pertanto, ai fini di una corretta contabilizzazione dell’operazione l’ente locale dovrà – previamente ed attentamente – valutare, in concreto, la sussumibilità o meno della specifica fattispecie contrattuale nello schema negoziale tipico del partenariato.”

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto