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Legittimo l’annullamento operato dall’ente locale con effetti patrimoniali retroattivi qualora illegittimamente acquisiti

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Il Consiglio comunale aveva riconosciuto ad un dipendente di un ente locale, in ragione dell’infermità contratta a causa di servizio, il duplice beneficio dell’abbreviazione biennale (a fini meramente economici) dell’anzianità e della promozione al grado superiore. Tuttavia, il citato riconoscimento non veniva mai portato ad esecuzione da parte dell’ente, tanto che il dipendente, a seguito di atto di diffida proponeva ricorso per l’inerzia del Comune a dare attuazione al provvedimento. In pendenza di lite, il Comune con proprio atto disponeva l’annullamento della deliberazione di riconoscimento del beneficio patrimoniale, in quanto non applicabile agli enti locali ma esclusivamente per il personale dell’ex carriera direttiva dello Stato. Il citato annullamento disponeva inoltre effetti retroattivi con consequenziale travolgimento e disconoscimento dei rivendicati benefici. Proprio a fronte della retroattività, l’organo di controllo a suo tempo operante (CORECO), ne aveva disposto l’annullamento per eccesso di potere avendo il provvedimento fornito effetti retroattivo non consentiti in quanto in presenza di un atto inficiato da invalidità il Comune avrebbe dovuto conservare almeno gli effetti fino alla data di annullamento. Avverso tale annullamento ricorreva il Comune al TAR che giudicando legittimo il provvedimento del Comune, disponeva l’annullamento della delibera dell’organo di controllo, facendo così rivivere il provvedimento originario. Il dipendente propone allora appello al Consiglio di Stato al fine di vedere fatti salvi gli effetti prodotti dalla data della deliberazione consiliare fino all’annullamento della citata deliberazione che ne aveva consentito i benefici. In particolare, l’appellante evidenzia come i giudici amministrativi di prime cure avrebbero errato nel ritenere insussistente ed inoperante l’invocato limite del proprio diritto quesito, al contrario correttamente valorizzato dall’organo di controllo, che ne contestava la retroattività. Pertanto, secondo l’appellante, l’ente locale avrebbe dovuto salvaguardare, a fronte del notevole lasso di tempo trascorso, il riconoscimento dei rivendicati benefici considerando nulla la loro rimozione in autotutela, a fronte dell’oggettivo affidamento maturato.

Le motivazioni dei giudici amministrativi di Appello

I giudici di Palazzo Spada respingono il ricorso del dipendente per le seguenti motivate ragioni:

• Anche i diritti quesiti possono essere oggetto di legittimo intervento in autotutela da parte dell’amministrazione, purché si sia in presenza della rimozione di benefici attribuiti in violazione di legge o, comunque, in assenza dei relativi presupposti;

• Inoltre, nessun meritevole affidamento può ritenersi maturato a fronte di vantaggi patrimoniali illegittimi, suscettibili di dar luogo ad esborsi continuativi ed indebiti a carico dell’erario, onde l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto contra legem si ritiene, in tali casi, in re ipsa, palesandosi necessario ma sufficiente l’obiettivo ripristino della legalità;

• Infine, nessun affidamento poteva ritenersi, di fatto e in concreto maturato, non risultando il provvedimento rimosso in autotutela aver prodotto alcun effetto giuridico nei confronti del dipendente interessato, in quanto mai portato ad esecuzione da parte dell’amministrazione né ai fini del riconoscimento economico, né con il riconoscimento del grado superiore.

Conclusioni

In considerazione della prevalenza dell’interesse pubblico, ossia nel tenere indenne l’erario da spese non dovute, ben può e deve l’amministrazione disconoscere l’errore anche a notevole distanza di tempo, senza che il dipendente che tale illegittimo beneficio reclami possa avanzare un valido interesse alla conservazione dell’atto. Nel caso di specie, infatti, secondo i giudici di Palazzo Spada, i citati benefici reclamati dal dipendente pubblico erano fruibili esclusivamente dal personale dello Stato appartenente alla ex carriera direttiva, e non dal personale degli enti locali.

Cons. di Stato Sez. V, 22 giugno 2018, n. 3890

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