28/06/2018 – Fondo rischi contenzioso: le indicazioni dei magistrati contabili

Fondo rischi contenzioso: le indicazioni dei magistrati contabili

Pubblicato il 27 giugno 2018


 

Il punto 5.2 dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria impone l’obbligo di accantonamento di somme nel fondo rischi contenzioso in presenza di significative probabilità di soccombenza o di sentenza non definitiva e non esecutiva.

Ciò implica che, in presenza di contenziosi di ingente valore, l’Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità/quasi certezza dei medesimi, ai fini di procedere ai necessari accantonamenti per evitare che gli importi derivanti dalle relative sentenze di condanna siano tali da minare gli equilibri di bilancio.

Tali accantonamenti devono, necessariamente, essere già fatti nel corso del giudizio di primo grado e, soprattutto, prima della sentenza di condanna la quale, essendo de iure esecutiva, non rientra più tra le fonti delle c. d. passività potenziali ma tra quelle dei debiti da riconoscere fuori bilancio, in assenza di una specifica copertura finanziaria.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. Liguria, nella deliberazione n. 103 depositata il 20 giugno 2018.

I magistrati contabili, nel ribadire l’importanza che deve essere riservata alla quantificazione del Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, hanno evidenziato che spetta all’Organo di revisione verificare la congruità degli accantonamenti.

È facile comprendere la normale riottosità degli amministratori locali a vincolare, magari per anni, risorse a quel punto non più utilizzabili per soddisfare i bisogni della comunità, ampliando l’offerta di beni e servizi o riducendo le tariffe dei servizi, anche ai fini di aumentare il proprio consenso.

Per questo motivo è, in concreto, decisivo il ruolo dell’Organo di revisione il quale deve periodicamente informarsi sui processi in corso e segnalare la necessità di un pieno ed efficace rispetto dei principi contabili, segnalando esplicitamente tale irregolarità nelle relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi sino ad arrivare all’eventuale punto di non dare parere favorevole alla proposta dei medesimi.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Liguria del. n. 103 -18

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