26/06/2018 – Gravi fatti di rilevanza penale possono essere alla base del licenziamento, anche se il reato non è espressamente previsto come causa di licenziamento

Gravi fatti di rilevanza penale possono essere alla base del licenziamento, anche se il reato non è espressamente previsto come causa di licenziamento

 

Corte di Cassazione, sentenza n. 15640 del 14 giugno 2018

La Corte territoriale ha ritenuto che i fatti addebitati al dirigente veterinario integrassero un comportamento negligente, come tale sanzionabile con la sola sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 8 del CCNL 6.5.2010 per la dirigenza sanitaria, ma detta qualificazione non tiene conto dell’accertamento effettuato in sede penale, posto che il delitto di cui all’art. 479 cod. pen., in relazione al quale era stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen., presuppone necessariamente la volontarietà della dichiarazione falsa, ossia la consapevolezza del suo carattere non veritiero. L’ordinamento, infatti, esclude ogni rilevanza penale del falso documentale colposo, dovuto, cioè, a leggerezza o a negligenza, sicché, in tanto il pubblico ufficiale è perseguibile ai sensi del richiamato art. 479 cod. pen., in quanto risulti accertato anche il dolo generico che deve necessariamente sorreggere la falsità (Cass. pen. n. 30862/2015). 4.3. L’art. 8 del CCNL 6.5.2010, nel prevedere il licenziamento senza preavviso in relazione a «gravi fatti illeciti di rilevanza penale», non esclude che la commissione di un delitto, pur se privo della gravità che legittima il recesso per giusta causa, possa essere posta a fondamento del licenziamento con preavviso, giacché la disposizione contrattuale contiene anche un rinvio di carattere generale alla disciplina dettata in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo ( comma 11) e prevede che «le mancanze non espressamente previste dai commi da 4 a 8 e dal comma 11 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all’art. 6…». A sua volta l’art. 6, affermato che il dirigente è tenuto ad operare nel costante rispetto del Codice di Comportamento ed a garantire la migliore qualità del servizio, precisa che lo stesso deve «assicurare il rispetto della legge….e perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti …» ( comma 3 lett. a) e «sovrintendere nell’esercizio del proprio potere direttivo al corretto espletamento dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto…»( comma 3 lett. f). La Corte territoriale, pertanto, nell’esprimere il giudizio sulla gravità dell’inadempimento contestato al Piccoli, avrebbe dovuto tener conto degli specifici obblighi gravanti sul dirigente, con i quali collide la reiterata formazione di atti pubblici ideologicamente falsi, tra l’altro formati in relazione ai controlli alimentari, ossia ad attività finalizzate a tutelare la salute pubblica.

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