23/06/2018 – Informazione ai sindacati solo preventiva

Informazione ai sindacati solo preventiva

 

L’informazione ai sindacati è sempre e solo preventiva. Uno dei pregi del nuovo Ccnl delle Funzioni locali consiste nell’aver finalmente chiarito le relazioni sindacali dopo la nebbia che era scesa sul tema a seguito della riforma Brunetta. L’articolo 4 del Ccnl 21.5.2018 sul punto non lascia spazio a dubbi, sin dal primo comma, ove si afferma che «l’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti». Poiché è un presupposto delle relazioni sindacali, l’informazione deve necessariamente precederle e mai seguirle. Scompare, dunque, l’informazione di tipo successivo, presente nel precedente regime e fonte di non pochi equivoci operativi. Il comma 4 dell’articolo 4 elimina, poi, qualsiasi incertezza rispetto all’oggetto dell’informazione, specificando che essa riguarda «tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione». Poiché gli articoli 5 (di disciplina del confronto) e 7 (relativo alla contrattazione) contengono un’elencazione tassativa delle materie ivi elencate, il Ccnl specifica senza tentennamenti anche l’estensione della relazione dell’informazione, vincolata nelle maglie delle materie del confronto e della contrattazione. Indirettamente, il Ccnl determina la portata delle relazioni sindacali riguardanti «le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro» di cui parla l’articolo 5, comma 2, del dlgs 165/2001. Si tratta degli atti di esercizio dei poteri del datore di lavoro privato nella gestione concreta del singolo rapporto di lavoro con i dipendenti, come ordini di servizio, disposizioni operative, creazione di staff, assegnazioni ad uffici ed a progetti attuativi della programmazione. Questi atti sono di esclusiva competenza dei dirigenti (o dei responsabili di servizio negli enti privi di dirigenza). Si pone da sempre il problema delle relazioni sindacali connesse all’esercizio di queste competenze. L’articolo 5, comma 2, del dlgs 165/2001 in chiusura specifica che i poteri del privato datore di lavoro richiedono «la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9. Il quale ultimo, confermando il dettato dell’articolo 5, comma 2, demanda ai contratti collettivi nazionali il compito di disciplinare le modalità e gli istituti della partecipazione». Leggendo le materie riservate dal Ccnl 21.5.2018 a confronto e contrattazione ci si accorge che nessuna di esse riguarda i puntuali atti datoriali di competenza dirigenziale. Di conseguenza, visto che l’informazione preventiva è richiesta solo per le materie riservate a confronto e a contrattazione, gli atti datoriali non sono soggetti in sostanza a nessuna relazione sindacale, nemmeno all’informazione. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 del Ccnl inoltre spiegano come materialmente sviluppare l’informazione. Gli enti non possono limitarsi a far sapere ai sindacati dell’intenzione di attivare istituti contrattuali. L’informazione li obbliga a trasmettere alle organizzazioni sindacali «dati ed elementi conoscitivi»: dunque documenti e cifre in stato di proposta, ma completi, per permettere ai soggetti sindacali sia di «prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla», sia di «procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte».

Luigi Oliveri

22/06/2018 

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