21/06/2018 – Incarico esterno continuativo, ricorrente, ripetitivo: illegittimità

Incarico esterno continuativo, ricorrente, ripetitivo: illegittimità

Pubblicato il 20 giugno 2018

 

 

Il conferimento di un incarico esterno, benché non sia vietato in assoluto, non deve porsi in contrasto con il principio di auto-sufficienza della p.a., nonché con gli ulteriori presupposti di liceità dell’esborso rappresentati dall’eccezionalità e dalla temporaneità dei compiti conferiti all’esterno.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte, con la sentenza n. 44 depositata il 18 maggio 2018.

Nel caso di specie l’ente aveva conferito un incarico per la pubblicazione della newsletter del Comune sul sito web istituzionale e per la diffusione per posta elettronica agli utenti iscritti al servizio gratuito.

Il progetto di collaborazione prevedeva che la società, trascorsi alcuni mesi, si autofinanziasse totalmente con la pubblicità raccolta e potenziasse il servizio, aggiungendo alla newsletter la pubblicazione – in collaborazione con l’Ufficio Stampa del Comune – delle principali iniziative assunte e degli aggiornamenti su risultati, obiettivi e vision comunicati dall’Amministrazione.

Il progetto di autosufficienza finanziaria, tuttavia, non era mai completamente decollato e, anzi, era costato al Comune più del previsto.

Dopo la sperimentazione di quattro mesi, l’incarico era stato successivamente rinnovato diverse volte.

La Procura aveva contestato il fatto che le attività “esternalizzate” potevano essere gestite direttamente dal Comune attraverso il proprio “Servizio ICT e per la Comunicazione”, tenuto conto della non particolare complessità delle medesime e della consistenza del personale del Servizio.

Come evidenziato dai giudici contabili, è principio consolidato che le pp.aa. per svolgere le attività di propria competenza e perseguire le finalità e curare gli interessi loro affidati, debbano avvalersi delle risorse umane e strumentali loro stabilmente assegnate, potendo ricorrere ad apporti di soggetti esterni solo in presenza di comprovata mancanza, nei propri organici, delle professionalità e del know how occorrenti.

Dal requisito della ‘eccezionalità’ del ricorso ad apporti esterni deriva, quale corollario, quello della temporaneità e, dunque, della limitatezza e determinatezza dell’incarico.

Ergo, devono ritenersi illegittimi gli incarichi continuativi, ricorrenti e ripetitivi in quanto tutt’altro che eccezionali e, per tabulas, certamente non temporanei.

Leggi la sentenza

CC Giur. Piemonte sent. n. 44-2018

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