21/06/2018 – I compensi ulteriori previsti dal contratto per i titolari di posizione organizzativa non ammettono estensioni analogiche

I compensi ulteriori previsti dal contratto per i titolari di posizione organizzativa non ammettono estensioni analogiche

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

L’ARAN ritorna, con l’orientamento applicativo RAL_1978 del 30 maggio 2018, sui possibili compensi ulteriori previsti per le posizioni organizzative indicando come non possano essere estese per via analogica ulteriori compensi al di fuori delle indicazioni rinvenibili nei contratti o nella legge.

Il caso oggetto di parere

Il contratto collettivo prevede espressamente che possono essere remunerati i titolari di posizione organizzativa, con ulteriori compensi per il lavoro straordinario da loro prestato in caso di emergenze connesse a calamità naturali le cui risorse siano state trasferite a tal fine da organi sovraordinati (es. Stato e/o Regioni). Tale indicazioni sono rinvenibili nelle disposizioni contrattuali e, precisamente, all’art. 40del CCNL del 22 gennaio 2004, secondo cui “Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di posizione organizzativa”. Al di fuori di tale ipotesi, precisa l’ARAN, non è possibile estendere la disposizione contrattuale ad altre ipotesi di acquisizione di risorse provenienti formalmente da terzi utilizzando per analogia la disposizione di cui al citato art. 40, mentre altre disposizioni contrattuali e legislative indicano le altre ipotesi di possibile deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione di posizione e di risultato cui è possibile e legittimo remunerare i titolari di posizione organizzativa, effettuando una distinzione tra le regole precedenti e quelle successive al CCNL 22 maggio 2018 recentemente sottoscritto per le funzioni locali a valere per il triennio 2016-2018.

Le deroghe previste prima del rinnovo contrattuale

Nel parere l’ARAN conferma, come da precedenti interventi in merito, le seguenti deroghe al principio di remunerazione dei titolari di posizione organizzativa, rappresentando le sole ipotesi eccezionali cui gli enti potranno fare riferimento:

a) i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell’art. 92D.Lgs. n. 163 del 2006;

b) i compensi connessi agli incarichi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113D.Lgs. n. 50 del 2016, i quali, a partire dal 01/01/2018, sono stati considerati al di fuori del limite del tetto del salario accessorio a seguito dell’intervento del legislatore (art. 1, comma 526L. n. 205 del 2017) così come accolto dalla Corte delle Autonomie (deliberazione n. 6/2018);

c) i compensi per i professionisti legali, nelle due parti riferite alle spese compensate e a quelle disposte nei confronti della parte soccombente così come regolamentate dall’ente a seguito delle disposizioni di cui all’art. 9D.L. n. 90 del 2014;

d) i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi ISTAT;

e) l’indennità di vigilanza per il personale della polizia locale;

f) i compensi per cause tributarie e del lavoro vinte mediante acquisizione delle spese della parte soccombente al personale non appartenente ai ruoli dell’avvocatura civica secondo gli accordi contrattuali decentrati;

g) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale;

h) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, in presenza di formale provvedimento di assegnazione di fondi da enti terzi (Stato o Regione);

i) i compensi connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003.

Le deroghe previste dal rinnovo contrattuale

L’art. 18 del CCNL 22 maggio 2018 conferma i compensi aggiuntivi attribuibili ai titolari di posizione organizzativa, esclusivamente secondo la seguente declinazione:

a) l’indennità di vigilanza (prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL 6 luglio 1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL 14 settembre 2000);

b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art. 70-ter, trattasi di compensi per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro con oneri a carico per quota parte delle risorse trasferite mediante con contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge;

c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL 14 settembre 2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del CCNL 14 settembre 2000, introdotto dall’art. 16, comma 1, del CCNL 5 ottobre 2001;

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art. 40 del CCNL del 22 gennaio 2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali (Stato o Regione);

f) i compensi di cui all’art. 56-ter, previsti per il personale dell’area della vigilanza; si tratta dei compensi collegati alle ore aggiuntive impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato da finanziarsi con risorse versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente;

g) l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;

h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art. 113D.Lgs. n. 50 del 2016;

– i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art. 9L. n. 114 del 2014;

– i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 9 maggio 2006;

– i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art. 3, comma 57, L. n. 662 del 1996 e dall’art. 59, comma 1, lett. p), D.Lgs. n. 446 del 1997;

– i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556 del 1996, spese del giudizio (cause tributarie e del lavoro a personale non inserito nell’avvocatura comunale).

Conclusioni

L’ARAN con il proprio parere conferma l’impossibilità da parte degli enti locali e della contrattazione integrativa di poter individuare risorse rispetto a quelle espressamente individuate nel contratto collettivo o dalla legge, vietando a tal fine operazioni di riconduzione analogica alle disposizioni contrattuali.

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