28/02/2018 – Progressioni orizzontali: decorrenza al 1° gennaio dell’anno in cui si decide la loro attivazione

Progressioni orizzontali: decorrenza al 1° gennaio dell’anno in cui si decide la loro attivazione

 
Aumenti di stipendio selettivi in base ai risultati conseguiti nel triennio precedente. La preintesa del Ccnl delle funzioni locali ridisegna la disciplina delle progressioni economiche, note anche come progressioni “orizzontali”, cioè degli incrementi stipendiali riconosciuti stabilmente ai dipendenti, sulla base di valutazioni selettive.

Selettività. L’articolo 16 conferma i limiti esistenti alle progressioni economiche. Il primo è di natura finanziaria: dunque, sarà possibile attivare le progressioni solo nel limite delle risorse effettivamente disponibili.
In ogni caso, la progrsssione va riconosciuta sulla base di selezioni (il contratto dispone “in modo selettivo” solo ad una parte limitata dei dipendenti, come del resto impone l’articolo 23 del d.lgs 150/2009. Tuttavia, non vi sono indicazioni per quantificare tale “parte limitata”. Molti interpreti ritengono che non si possa andare oltre il 33% del personale in servizio. Comunque, la quota dei dipendenti che potranno accedere alla posizione economica superiore andrà determinata tenendo conto dell’obbligo di permanere in una certa posizione economica per almeno 24 mesi, lasso di tempo comunque eventualmente incrementabile dalla contrattazione decentrata.
Valutazione. Il processo selettivo delle progressioni economiche è storicamente molto complesso e defatigante, in misura oggettivamente sproporzionata rispetto all’entità dei benefici economici derivanti.
La preintesa introduce un elemento di forte semplificazione. Si prevede, infatti, che la selezione dei dipendenti cui incrementare il trattamento economico si basi sulle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è indetta la procedura valutativa.
Per determinare la “graduatoria” degli aspiranti, si dovrà tenere conto anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento e delle  competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.
Decorrenza. Un altro tema che ormai si trascinava da anni, creando molteplici problemi operativi è quello della decorrenza della progressione economica.
Nonostante da tempo l’interpretazione prevalente indicasse di far scattare l’aumento salariale dal primo gennaio dell’anno di attivazione della procedura selettiva, di recente, al contrario, pareri della Corte dei conti e dell’Aran avevano sancito che la decorrenza degli aumenti partisse dal primo di gennaio dell’anno in cui la procedura valutativa andasse a conclusione. Una soluzione, questa, difficilmente condivisibile sul piano pratico, poiché le valutazioni debbono tenere conto necessariamente della performance individuale e, quindi, non possono che essere effettuate a consuntivo necessariamente l’anno solare dopo quello nel quale si sono indette le selezioni.
La preintesa pone fine all’equivoco e dispone che “l’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto”.
Graduatorie.  Il comma 8 dell’articolo 16 nega che dalle selezioni per le progressioni orizzontali derivino graduatorie assimilabili a quelle concorsuali ed aventi, dunque, durata pluriennale.
Si stabilisce che i risultati delle selezioni per le progressioni hanno effetto solo per l’anno nel quale è stata indetta la procedura.
Oneri. Come sempre, il finanziamento della maggiore retribuzione assegnata al personale che abbia beneficiato delle progrsssione è integralmente a carico della parte stabile del fondo delle risorse decentrate, che deve coprire gli oneri per 13 mensilità.
La preintesa fa salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all’atto della sottoscrizione definitiva del CCNL.

Luigi Oliveri

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