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La clownterapia è una competenza statale, anche se lo Stato (legislativamente) la ignora

La clownterapia è una competenza statale, anche se lo Stato (legislativamente) la ignora

La Corte Cost., con la sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018, stabilisce che la Regione (rectius la legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60, «Disposizioni in materia di clownterapia», o terapia del sorriso) non può disciplinare le attività di clown, rientrando nella competenza dello Stato (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), di conseguenza dichiara l’illegittimità costituzionale della relativa legge regionale.

La legge regionale promuoveva l’utilizzo della clownterapia, «quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali», istituendo una nuova figura professionale (ovvero, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati), quale quella del “clown di corsia”, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di «professioni», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

La terapia del sorriso e del pensiero positivo sarebbe rivolta a chi soffre un disagio fisico, psichico o sociale, svolgendosi in contesti ospedalieri, non solo pediatrici, in centri per la disabilità, in centri per la terza età, in contesti sociali difficili, carceri, quartieri a rischio, nelle scuole, in missioni umanitarie e in occasione di eventi calamitosi, anche mediante la definizione del «clown di corsia» quale «figura che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni dell’utente per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all’interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, applicando i principi e le tecniche della clownterapia».

La Corte Cost., entra nel merito della disciplina per il conseguimento della qualifica professionale del clown di corsia, analizzando il contenuto normativo che nella sua essenzialità e metodologia incide sulla competenza statale in materia di «professioni», essendo riservata al legislatore nazionale l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti.

L’interesse della pronuncia è l’aver affrontato, per la prima volta in Italia, il campo della clownterapia, subordinandone l’attività all’iscrizione in un registro, al rispetto dei requisiti e delle condizioni fissate per l’esercizio nel territorio regionale, delineando una specifica professione, e, quindi, riconoscendo un ruolo e una preparazione indispensabile per raggiungere un obiettivo qualificato di cura del malato.

Tale metodologia e riconoscimento giuridico (l’istituzione di un registro) si scontra, tuttavia, sui limiti della legislazione concorrente delle “professioni” che deve rispettare il principio secondo i profili e titoli abilitanti che è una competenza riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, mentre alle Regioni è assicurato l’aspetto localistico del territorio di riferimento (cfr. la Legge regionale Veneto 3 gennaio 2005, n. 3, «Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy»).

La Corte, richiamando i precedenti (sentenza n. 147 del 2018, con richiamo alla sentenza n. 98 del 2013), riafferma che il principio di unitarietà, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.

Inoltre, la Corte ha, altresì, delineato gli ambiti propri delle materie «professioni» e «formazione professionale», la prima di competenza concorrente, la seconda ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle Regioni (avendo lo Stato già inquadrata la figura professionale).

Si afferma che il nucleo della potestà statale «si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione: all’esito di essa una particolare attività lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra e la rende oggetto di una posizione qualificata nell’ambito dell’ordinamento giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva, l’albo» (sentenza n. 230 del 2011).

Ne consegue che se la legge regionale individua e definisce la professione di clown di corsia, e la relativa attività lavorativa procede a configurare una posizione qualificata nell’ambito dell’ordinamento giuridico.

L’attività valutativa effettuata dalla Regione che non può che appartenere allo Stato rappresenta un evidente invasione di competenza da parte della Regione stessa, non essendo espressione di materia di «formazione professionale» ma l’istituzione stessa della professione.

Andando oltre, viene rilevato che l’istituzione di una specifica professione in riferimento all’attività del clown di corsia, riconducibile all’ambito sanitario, secondo la normativa statale, prevede un particolare procedimento, che contempla il coinvolgimento delle stesse Regioni, per individuare e istituire nuove figure professionali: fatto non avvenuto.

Tutti questi profili portano a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’intera produzione normativa regionale non potendo invadere tout courtuna competenza dello Stato e non seguire il percorso normativo di coinvolgimento di tutte le Regioni in una materia di natura sanitaria.

Qualche riflessione (sulla libertà di pensiero, ex art. 21 Cost.).

Il pregio della sentenza, al di là degli aspetti squisitamente giuridici di titolarità della potestà normativa, affronta un tema innovativo e di attualità (anche se da decenni la terapia del sorriso è presente in molteplici realtà a livello mondiale, fondata da HUNTER CAMPBELL ADAMS, richiamata in un film del 1998, con protagonista ROBIN WILLIAMS) che porta a riflettere sul ritardo (notevole) dell’ordinamento giuridico nazionale nel recepire (produrre la disciplina di riferimento, una proposta di legge è stata presentata il 29 aprile 2008 per l’«Istituzione della figura professionale dell’animatore di corsia ospedaliera») queste cure che allungano la vita (e la sua qualità), generando valori e sentimenti positivi per l’esperienza umana e il vissuto: «La medicina è uno scambio d’amore, non un business. L’antidoto a tutti i mali è l’umorismo» (PATCH ADAMS).

Gli antecedenti storici dell’amore, quale ristoro (cura) del male fisico nelle sue dimensioni sensoriali si ritrovano in DANTE in Vita Nuova (datato tra la fine del 1292 e gl’inizi del 1293, altri al 1296), storia ideale «fervida e passionata», ricordando l’esordio giovanile del Convivio, dell’amore per Beatrice (Amor che ne la mente mi ragiona), sviluppato poi nella Commedia.

La sensibilità del legislatore regionale ha preceduto la potestà del legislatore statale, ma questo, si dirà, non può giovare sul piano giuridico poiché dura lex sed lex, ma almeno il tentativo rimane.

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