19/12/2018 – La costituzione di servitù di uso pubblico sulle aree di pertinenza degli edifici legittima il Comune a compiere scelte discrezionali sulla regolamentazione della sosta

La costituzione di servitù di uso pubblico sulle aree di pertinenza degli edifici legittima il Comune a compiere scelte discrezionali sulla regolamentazione della sosta

di Roberto Rossetti – Comandante Polizia Locale

Un avvocato con il proprio studio collocato in un condominio, presenta opposizione contro una sanzione comminata dalla Polizia Locale per aver sostato in area regolamentata a tempo senza indicare l’orario di inizio della sosta, in violazione dell’art. 157 del nuovo C.d.S.(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Il ricorrente lamenta che la sanzione scaturiva da un provvedimento amministrativo emesso in violazione delle leggi urbanistiche in materia di parcheggi, in quanto non tiene conto delle esigenze di spazi di sosta necessari alle attività commerciali e di servizio insite all’interno del condominio, a favore di una disciplina generalizzata della sosta con limitazione del tempo della sua durata per tutti. L’atto illegittimo, quindi, non sarebbe stata l’Ordinanza che regolamenta la sosta, ma la convenzione stipulata fra il Comune e l’impresa proprietaria dell’edifico, con cui era stata costituita una servitù di uso pubblico su tutte le aree attorno al fabbricato, che sono state destinate a parcheggio.

Sia il Giudice di Pace, che il Tribunale, in appello, rigettavano il ricorso. Quest’ultimo organo, in particolare, osservava che:

– il verbale di accertamento era stato elevato sulla base di due ordinanze sindacali, mai impugnate dal ricorrente e disciplinanti la limitazione della durata della sosta con esposizione del dispositivo di controllo (disco orario) nei parcheggi intorno al condominio, emanate sulla base di quanto disposto dall’art. 7 del C.d.S.;

– la convenzione, con cui era stata costituita una servitù di uso pubblico nelle aree circostanti il condominio, non prevedeva la riserva stabilito dalla L. 1150/1942, perché questa poteva applicarsi solo alle nuove costruzioni, mentre, nella fattispecie, si trattava di un intervento di ristrutturazione ed il Comune, pertanto, non era vincolato al rispetto dell’art. 41-sexies, comma 1, L. n. 1150 del 1942 e s.m.i., che recita: “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione“, ed aveva discrezionalmente previsto la realizzazione di parcheggi e regolamentato la sosta per le finalità di pubblico interesse, previste dal codice della strada.

Il ricorso in Cassazione è basato sulla presunta violazione dell’artt. 41-quinquies e 41-sexiesL. n. 1150 del 1942, in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che la riserva delle aree da destinate a parcheggio fosse limitata alle nuove costruzioni e non agli interventi di ristrutturazione edilizia, con erronea interpretazione del concetto di nuova costruzione; inoltre viene eccepita, la violazione della L. n. 122 del 1989 (Legge Tognoli), in quanto il giudice d’appello l’avrebbe applicata ai parcheggi pubblici, mentre la normativa riguarderebbe i soli parcheggi privati.

La Corte osserva, preliminarmente, che il ricorrente non ha specificato quali fossero le aree a disposizione del condominio, che, invece, è un elemento necessario per la verifica del rispetto degli standard urbanistici, né come questi, in concreto, avrebbe inciso sul numero di parcheggi da riservare al condominio, considerati i parcheggi interni di cui esso gode.

Infine la Corte osserva che non può essere eccepita la nullità della convenzione stipulata tra il Comune ed il condominio con la quale è stata costituita una servitù di uso pubblico sulle aree attorno al fabbricato, che il Comune ha destinato a parcheggio, scelta che rientra nei poteri discrezionali della pubblica amministrazione.

Giustamente il Tribunale ha ritenuto che la riserva per i parcheggi privati (di cui la ricorrente non indica l’entità), riguardi le nuove costruzioni e non gli interventi di recupero del patrimonio esistente. Una volta che sull’area è stata legittimamente costituita una servitù di pubblico passaggio, il Comune può esercitare liberamente le sue scelte discrezionali, deliberando di crearvi altri parcheggi e di regolamentarli, ai sensi dell’art. 7C.d.S., imponendo, per le ragioni contenute nell’Ordinanza istitutrice, la limitazione della durata della sosta.

Il ricorso è stato, quindi, rigettato.

Cass. Civ., Sez. II, Ord., 20 novembre 2018, n. 29889

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