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Lombardia, del. n. 334 – Incentivi monetari finanziati da sanzioni al codice della strada: questione di massima

Pubblicato il 18 dicembre 2018


Un sindaco ha chiesto se le disposizioni normative poste dall’art. 208, commi 4, lett. b) e c), e 5-bis, del d.lgs. 285/1992, che prevedono la possibilità di destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada all’erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, nonché di prevenzione, possano integrare le “specifiche disposizioni di legge” che, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale, permettono l’incremento del fondo per il lavoro straordinario (art. 14 del CCNL del comparto enti locali del 1° aprile 1999, mantenuto inalterato dal recente CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 334/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 dicembre, hanno osservato che il recente CCNL del comparto Funzioni locali, stipulato in data 21 maggio 2018, all’articolo 56-quater (“Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada”) chiarisce, in primo luogo, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti locali, nella quota determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del d.lgs. n. 285/1992, sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale di polizia locale:

  1. contributi datoriali a fondi di previdenza complementare;
  2. finalità assistenziali, costituite dalle misure di welfare integrativo disciplinate dal successivo art. 72 del medesimo CCNL;
  3. erogazione di “incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

L’apparente genericità della disposizione contrattuale da ultimo indicata (“incentivi monetari”), che permetterebbe, alla luce del tenore letterale, la destinazione anche alla remunerazione di mere ore di lavoro straordinario, ha trovato, tuttavia, maggiore concretizzazione nell’art. 67 del medesimo CCNL, che disciplina la costituzione del “fondo risorse decentrate”, dove sono elencate le risorse, fisse e variabili, che, annualmente, possono alimentarlo.

Nello specifico, il comma 5 del predetto art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 prevede che gli enti locali (salvo le limitazioni imposte a quelli in dissesto o in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale) possano destinare apposite risorse alla componente variabile del fondo (disciplinata dal precedente comma 3) per il conseguimento di obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione.

La medesima disposizione contrattuale puntualizza che, in tale ambito, “sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c), che, come esposto, consente l’erogazione di “incentivi monetari” collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, aventi copertura nella quota delle sanzioni amministrative al codice della strada a tal fine dedicate (art. 208, commi 4, lett. c), e 5-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992).

I magistrati contabili hanno ritenuto opportuno rimettere alla valutazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti o della Sezione delle Autonomie le seguenti questioni di massima aventi carattere di interesse generale:

  1. se le risorse aventi copertura in quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (art. 208, commi 4, lett. c), e 5-bis, del d.lgs. 285/1992) possano essere destinate solo all’incremento dell’annuale “fondo risorse decentrate”, per il finanziamento di progetti di potenziamento di servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (art. 67, comma 5, lett. b), e 56-quater, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018) o anche, in alternativa, all’incremento del fondo per il lavoro straordinario, dato il tenore letterale dell’art. 14, comma 2, del CCNL Enti locali 1° aprile 1999, che consente l’integrazione di quest’ultimo per effetto di specifiche disposizioni di legge;
  2. se possano essere esclusi dal vincolo generale di finanza pubblica, posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nei limiti in cui sia provata l’assoluta neutralità di impatto sul bilancio dell’ente locale (utilizzo delle sole somme effettivamente riscosse), gli incentivi monetari aventi copertura in quota parte delle sanzioni amministrative al codice della strada (art. 208, commi 4, lett. c), e 5-bis, del d.lgs. 285/1992), in quanto destinate ex lege (ed ai sensi del CCNL di comparto) ad una predeterminata categoria di dipendenti ed aventi fonte in una disposizione di legge speciale, che individua le autonome risorse finanziarie a cui devono essere imputati e gli importi finanziari massimi da osservare;
  • se il costo dell’ora di lavoro straordinario possa essere depurato, ai fini del rispetto dell’ammontare massimo annuo del pertinente fondo (art. 14, commi 1 e 4, del CCNL 1° aprile 1999) dell’incremento di costo avente fonte nei rinnovi dei contratti collettivi nazionali medio tempore intervenuti. In subordine, se ai fini dell’osservanza del tetto posto al complessivo trattamento economico accessorio (art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017), l’ammontare del fondo per il lavoro straordinario possa essere incrementato della percentuale di aumento derivante dai rinnovi contrattuali intervenuti fra il 1998 (anno base preso a riferimento dall’art. 14 del CCNL 1° aprile 1999) ed il 2016 (anno base preso a riferimento dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017) al fine di rendere omogenei i riferimenti temporali delle varie componenti di salario accessorio (fondo per lo straordinario, fondo per le risorse decentrate, incarichi di posizione organizzativa, etc.) che concorrono alla sua osservanza.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 334 -18

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