19/12/2018 – Il tetto del salario accessorio del 2016 non si applica alla contrattazione nazionale collettiva

Il tetto del salario accessorio del 2016 non si applica alla contrattazione nazionale collettiva

L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 19/12/2018)

“L’articolo 11 del d.l. 135/2018, noto come “decreto semplificazioni” pone fine alla vicenda grottesca del tetto di spesa al salario accessorio, causata dalla sciagurata previsione contenuta nell’articolo 67, comma 7, del CCNL 21 maggio 2018.

Come è noto, l’improvvida norma ha impedito per quasi sei mesi alle amministrazioni di computare con correttezza e con un minimo di certezza la spesa complessiva del salario accessorio (fondo più le spese per le posizioni organizzative), a causa del richiamo, ultroneo, e improprio, all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per altro assente invece nel CCNL del comparto Funzioni centrali.

La questione si è trascinata per mesi. Il CCNL 21 maggio 2018 ci ha messo la “pezza” insufficiente della dichiarazione congiunta n. 5, che è servita solo a scatenare tra le sezioni regionali della Corte dei conti visioni interpretative opposte sulla sua valenza, durate oltre l’estate, finché la Sezione Autonomie con la deliberazione 19/2018 ha accolto la sostanza di quella dichiarazione, ritenendo che non si computassero nel tetto le somme indicate dall’articolo 67, comma 2, lettere a) e b), del CCNL 21 maggio 2018. Si tratta dell’indennità di 83,20 euro, per altro valevole solo dal 2019 e dei differenziali degli incrementi dovuti all’acquisizione delle posizioni economiche.

Il Governo, tuttavia, si era avveduto della delicatezza del problema e nella tarda estate aveva avviato il processo di approvazione del disegno di legge “concretezza”, ove inserì in prima battuta il rimedio definitivo all’aporia causata dall’articolo 67, comma 7. Per accorgersi, poi, con eccessivo ritardo, che la legge “concretezza” avrebbe visto la luce troppo tardi. Sicchè, la toppa al clamoroso problema creato da ARAN e sindacati è stata alla fine posta con il d.l. 135/2018. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2018, cioè solo a 17 giorni dal 31 dicembre 2018, termine che a norma degli sciagurati principi contabili è da rispettare ai fini della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato, per non incorrere in problemi imponderabili che potranno in futuro essere posti dai servizi ispettivi o dalla Corte dei conti.”

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