18/12/2018 – Violazione saldi: assunzioni antecedenti sempre valide

Violazione saldi: assunzioni antecedenti sempre valide

Pubblicato il 17 dicembre 2018


 

In caso di violazione da parte di un ente locale del patto di stabilità (o dei nuovi saldi di finanza pubblica), le assunzioni effettuate a seguito di un bando pubblicato prima dell’attestazione dello sforamento, benché divenute produttive di effetti l’anno successivo sono valide.

Questo l’importante principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 31757 del 7 dicembre 2018.

La violazione del patto, o dei nuovi saldi, inibisce soltanto le assunzioni effettuate successivamente all’attestazione dello sforamento.

Il diritto all’assunzione si ravvisa in ragione dell’approvazione della graduatoria, qualora l’origine di tale diritto sia antecedente alla violazione del patto di stabilità, ciò impedisce di opporre il divieto di assunzione prevista originariamente dall’art. 1 commi 33 e 44 della legge 311/2004.

Nel caso di specie, un Comune aveva indetto un bando di concorso per l’assunzione di un assistente sociale a tempo indeterminato a seguito del quale era stata assunta una dipendente.

Il Comune però l’anno precedente non aveva rispettato il patto, ma l’attestazione del mancato rispetto è intervenuta dopo l’assunzione.

Il Comune aveva comunque disposto in autotutela l’annullamento del contratto di lavoro, motivando tale scelta come la migliore per il ripristino della legittimità, avendo violato la norma imperativa che dispone il divieto assunzionale in caso di mancato rispetto del patto.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma 3141/2013, secondo cui il diritto all’assunzione si ravvisa in ragione dell’approvazione della graduatoria in un momento nel quale l’assunzione poteva essere fatta legittimamente.

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