13/12/2018 – La rappresentanza in giudizio del dirigente solo se prevista dallo statuto

La rappresentanza in giudizio del dirigente solo se prevista dallo statuto

 

La Corte di Cassazione, sentenza n. 27579/2018, decidendo una controversia in materia di Tarsu, sancisce che nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, il Comune può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti (o alle figure apicali) nei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, solo in presenza di una previsione statutaria o regolamentare in tal senso. L’intervento del legislatore con la L. 88/2005. Le attribuzioni del responsabile del tributo, con l’istituzione della Imposta Unica Comunale.

La rappresentanza in giudizio del dirigente nel processo tributario è subordinata ad un’espressa previsione contenuta nello statuto o nel regolamento del Comune  (in questo secondo caso se lo statuto contiene un espresso rinvio).

Almeno è quello che sostiene la Corte di Cassazione nella sentenza del 30 ottobre 2018, n. 27579.

Secondo gli ermellini, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, il Comune può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti (o alle figure apicali) nei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, solo in presenza di una previsione statutaria o regolamentare in tal senso.

Se lo statuto ed il regolamento non prevedono tale possibilità allora, secondo la Cassazione, il sindaco conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell’art. 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all’intero contenzioso al dirigente dell’ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l’incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l’ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.” (Cass. S.U. n. 12868/2005; Cass. n. 4556/2012; Cass. n. 7402/2014).

L’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 546/ 1992, prima della modifica apportata con il D.L. 44/2005, ossia fino al 31 maggio 2005, prevedeva che l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso stesse in giudizio mediante l’organo di rappresentanza previsto nel proprio ordinamento.

La Corte di Cassazione (sentenze 10787/2004, 1949/2003, 2878/2003, 3736/2003, 19082/2003) ebbe modo di ribadire, smentendo qualche pronuncia in senso contrario, che la rappresentanza in giudizio spettava solo al sindaco ed al presidente della Provincia.

In effetti, però la materia è stata innovata dall’art 3 bis della legge 31 maggio 2005, n. 88 (che ha convertito il D.L. n. 44 del 31 marzo 2005), che ha previsto che l’ente locale, nei cui confronti è proposto ricorso, possa stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

Era stata proprio la Cassazione civile, con la sentenza n. 13141/2010, per fatti antecedenti l’entrata in vigore della  legge n. 88/2005, ad affermare che era insito nel nuovo sistema istituzionale degli enti locali, purché espressamente attribuito dallo statuto comunale (o dal regolamento, cui lo statuto rinvii) il potere di costituirsi in giudizio senza bisogno di procura, ovvero attribuire l’incarico ad un professionista legale interno o del libero foro e, se abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Oggi torna ad affermare tale principio, non considerando dirimente quanto previsto dalla legge n. 88/2005 e, quindi, la norma che sembrava avere espressamente conferito piena legittimazione al dirigente a rappresentare l’Ente nel giudizio tributario, senza bisogno di ulteriori atti propedeutici che l’attribuiscano.

La legittimazione del dirigente si aggiunge e non si sostituisce alla concorrente legittimazione dei vertici politici di Comune e Provincia.

Il legislatore, infatti, specifica che l’ente può “anche” stare in giudizio tramite il dirigente.

La scelta di agire in giudizio tramite il sindaco o il dirigente spetta al Comune, che può disciplinare la materia tramite statuto o regolamento o sembrava, prima dell’ultima sentenza della Cassazione che lo nega, di volta in volta.

L’art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, istitutivo della Tares, previde che al funzionario responsabile del tributo, oltre ai poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, fosse attribuita anche la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

La stessa previsione è stata, poi, riportata nel comma 692 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), in materia di Imposta Unica Comunale, che, testualmente, recita: Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Il legislatore sembra, quindi, avere attributo al responsabile (o ai responsabili) delle tre componenti della Iuc (Imu, Tasi e Tari) competenze diverse dal responsabile degli altri tributi comunali.

Secondo la recente giurisprudenza l’organo dotato di rappresentanza processuale può agire anche senza alcun specifico atto di autorizzazione.

Lo statuto può, comunque, sempre prevedere la previa autorizzazione della Giunta, ovvero una preventiva determinazione del competente dirigente, oppure ancora l’intervento dell’una o dell’altra, in relazione alla natura ed all’oggetto della controversia (Cassazione a sezione unite n. 17550/2002).

Luciano Catania

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