13/12/2018 – Insindacabilità dell’accesso per la tutela giuridica e ostensibilità di un esposto

Insindacabilità dell’accesso per la tutela giuridica e ostensibilità di un esposto

 Santo Fabiano 

Oggetto dell’impugnativa che si prende in esame è il silenzio rigetto manifestato da un Comune su un’istanza di accesso poiché il termine per esercitare l’impugnativa dell’atto decisorio era già scaduto e ciò avrebbe determinato la carenza di interesse all’accesso ai documenti amministrativi.

 Al riguardo il TAR, confermando la precedente giurisprudenza, afferma che “…l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adìto con l’actio ad exibendum, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso. Deve, in conclusione, escludersi che il legislatore abbia attribuito un potere, all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso, di operare una sorta di giudizio prognostico in merito alla utilizzabilità o meno della documentazione richiesta ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, atteso che spetta al giudice eventualmente adito(sia esso amministrativo che ordinario) decidere in merito all’ammissibilità della domanda (anche con riguardo al soggetto legittimato a resistere) e alla utilizzabilità della documentazione di cui si fa questione….>>

Il Collegio affronta, inoltre il tema relativa alla ostensibilità di un esposto

Secondo la condivisibile giurisprudenza <<l’esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell’Amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale alla stregua di un presupposto di un’attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente e scientemente il controllo e la disponibilità sulla propria segnalazione: quest’ultima, infatti, uscita dalla sfera volitiva del suo autore diventa un elemento del procedimento amministrativo, come tale nella disponibilità dell’amministrazione; la sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, anche nell’ipotesi in cui, in concreto, l’esposto non abbia dato luogo ad un’attività ispettiva non essendo questo rilevante, giacché a rilevare è che l’esposto possiede questa attitudine in potenza e quello che è rilevante è l’essere pervenuto nella sfera di conoscenza dell’amministrazione>> (T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna, sez. I, 03/08/2017, n.584).

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto