12/12/2018 – Rifiuti, il sindaco risponde per aver consentito la raccolta in emergenza anche se l’ordinanza era scaduta

Rifiuti, il sindaco risponde per aver consentito la raccolta in emergenza anche se l’ordinanza era scaduta

di Paola Rossi

QUI la sentenza della Corte di cassazione penale n. 55354/2018

“L’attività di raccolta dei rifiuti non autorizzata, ma svolta in via del tutto emergenziale in base all’ordinanza del sindaco, diventa reato se prosegue oltre il termine fissato. E il sindaco che colposamente non blocca la raccolta – alla scadenza del termine da lui stesso apposto – incorre nel medesimo reato del gestore per l’attività priva delle autorizzazioni di legge. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 55354 di ieriha respinto il ricorso del sindaco di un’isola campana e dell’amministratore unico della societa incaricata del servizio, condannati dal tribunale di Napoli al pagamento dell’ammenda di 10mila euro perché responsabili del reato previsto dal testo unico dell’ambiente all’articolo 256 (lettera a).”

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