04/12/2018 – I consiglieri possono accedere agli atti senza fornire motivazioni

I consiglieri possono accedere agli atti senza fornire motivazioni

 04/12/2018

Ai sensi dell’articolo 43 del DLgs 267/2000, si possono considerare legittime le norme del regolamento comunale che obbligano un consigliere comunale a motivare le personali richieste di accesso agli atti, o che assegnano al sindaco il potere di controllare che quanto richiesto rientri nel mandato del consigliere?

Il diritto all’accesso e all’informazione riguardo gli atti utili al loro mandato e in possesso dell’amministrazione comunale da parte dei consiglieri comunali è esplicitato nell’articolo 43 DL 267/2000, che si diversifica dall’ampio diritto di accesso riconosciuto all’articolo 10 presente nello stesso decreto legislativo. La parola “utile” ha proprio lo scopo di estendere il diritto di accesso ad ogni atti che si ritiene (appunto) utile al mandato, evitando limitazioni che possano ostacolarne l’esercizio.

Anche secondo la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (parere del 9 aprile 2014) non si può limitare con un onere motivazionale l’accesso di un Consigliere, perché si finirebbe per creare una forma di controllo dell’ente, verso l’esercizio del mandato del consigliere comunale. In virtù del segreto d’ufficio a cui è vincolato un consigliere comunale, gli unici limiti necessari riguardano le richieste di accesso troppo generiche, che sono stabilite tali dopo un vaglio attento e approfondito, per non immettere in modo tacito limitazioni al diritto stesso.

Allo stesso modo, sindaco e uffici comunali non possono mettere in discussione il nesso tra l’oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Questo anche per rispettare il principio di separazione dei poteri (come sancito dagli articoli 4 e 14 del DL 165/01) relativo agli enti locali, essendo inoltre riservata ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, secondo l’articolo 107 del DL 267/00 che stabilisce i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettino agli organi di governo. Proprio il Tuel esplicita con l’articolo 42, comma 1, che l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo è il consiglio, quindi il mero controllo del sindaco sui singoli consiglieri sarebbe contrastante anche con questa normativa.

Articolo di Massimo Chiappa

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