25/04/2018 – Nuovo Ccnl, la progressione orizzontale non è retroattiva

Nuovo Ccnl, la progressione orizzontale non è retroattiva

 
La presunta retroattività delle progressioni orizzontali sulla quale pare essersi impantanato il Ccnl delle funzioni locali è un inciampo oggettivamente non fondato.

Il Governo, su indicazione dei tecnici del Mef, si è detto sostanzialmente contrario alla previsione contenuta nell’articolo 16, comma 7, della preintesa contrattuale, ai sensi del quale “L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”.
Detta disposizione mira a chiarire un equivoco interpretativo sorto qualche tempo fa. La Ragioneria generale dello Stato, attraverso l’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, col parere 24 marzo 2017, n. 49781 ha cristallizzato una teoria espressa in passato (dal 2014 in poi) sia dall’Aran, sia dalla Funzione Pubblica, sia dalle risultanze ispettive dell’Igop stessa nei comuni, secondo la quale “la decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore al primo gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse”.
Per essere più chiari, secondo questo parere, se un’amministrazione stipula nel 2018 il contratto collettivo decentrato integrativo col quale destina parte delle risorse alle progressioni orizzontali (cioè incrementi economici per i dipendenti meritevoli), detti incrementi possono essere materialmente riconosciuti non a decorrere dall’inizio dell’anno di stipulazione del contratto ed avvio della procedura selettiva, ma, se questa termina l’anno seguente, nell’esempio nel 2019, a decorrere dal primo gennaio 2019. Ciò allo scopo di evitare progressioni “retroattive”.
Si tratta di un fraintendimento, però, del concetto di retroattività. La Corte dei conti ha in passato stigmatizzato procedure per progressioni orizzontali decise in un certo anno ma decorrenti non dal primo di gennaio dell’anno di stipulazione del contratto decentrato, bensì da anni precedenti a quello. Questa è la vera e propria retroattività inammissibile, perché la procedura “selettiva” si attiverebbe a consuntivo: non cioè a conclusione di un processo valutativo che induca i dipendenti a mostrare il possesso dei requisiti utili per posizionarsi nei primi posti della graduatoria, ma a giochi già fatti, senza alcuna spinta al miglioramento meritocratico.
La previsione contenuta nella preintesa, invece, chiarisce che se il contratto decentrato dispone l’attivazione delle progressioni orizzontali, la conclusione del processo valutativo non incide sulla decorrenza economica, che non potrà non essere quella del primo gennaio dell’anno di stipulazione del contratto decentrato: i dipendenti, infatti (a patto che il contratto decentrato sia stipulato ben entro l’inizio dell’anno) saranno stati messi nelle condizioni di conoscere preventivamente l’opportunità di crescita economica e quindi di adeguare le prestazioni professionali alla valutazione attivata.
E’ esattamente ciò che avviene quando l’ente, sempre sottoscrivendo il contratto integrativo, costituisce il titolo per la spesa delle risorse destinate ai premi per i risultati connessi agli obiettivi gestionali: poiché il processo di valutazione deve necessariamente partire e concludersi l’anno seguente a quello nel quale si sono svolti i progetti di miglioramento, il premio sarà relativo all’anno di gestione e non a quello nel quale si effettua la valutazione.
Per altro, il comma 3 dell’articolo 16 della preintesa stabilisce che “le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell’istituto”. Dunque, a regime si dispone che le progressioni orizzontali per il futuro nemmeno riguardino più attività posteriori alla decisione di attivarli, ma solo la valutazione retrospettiva dei risultati del triennio precedente. Dunque, prevedere che gli incrementi contrattuali decorrano dall’inizio dell’anno in cui si decide questa valutazione retrospettiva non comporterebbe alcuna retroattività, ma solo una coerente ridefinizione del trattamento economico di chi passi positivamente la selezione.
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