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Il potere di intervento del Comune sulla movida

di Marilisa Bombi – Giornalista, consulente autonomie locali

 

E’ tempo di movida ed il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), con la sentenza n. 407 depositata il 9 aprile 2018, riporta in primo piano la complessa questione connessa al tentativo di conciliare il diritto al riposo e la rumorosità causata dai bar, dalla musica diffusa e dagli schiamazzi dei clienti.

L’intervento del Comune che aveva imposto la chiusura del locale alle ore 24, nei giorni da giovedì a domenica, risultava essere motivato dalle problematiche correlate alla vivibilità ed alla convivenza civile tra gli avventori e i cittadini residenti nelle aree confinanti e non solo, evidenziate nei verbali delle forze dell’ordine che avevano rilevato disturbo generato dalla musica di fondo ad alto volume fino alle 2 di notte e canti e grida da stadio, nonché pericolo per l’incolumità pubblica derivante dall’invasione della sede stradale da parte degli avventori che vi stazionano e dal parcheggio selvaggio degli stessi, oltre all’uso dell’auto in condizioni non idonee a causa del tasso alcolemico. Ma il provvedimento emanato dal Comune non è stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo. Ciò in quanto formalmente riconducibile, per riferimenti ivi presenti e per il suo stesso contenuto, alla previsione di cui al comma 7-bis dell’art. 50 del TUEL, così come modificato dall’art. 8D.L. 14 del 2017, convertito con la L. n. 48 del 2017, non è stata rappresentata, dal Comune, alcuna particolare condizione di urgenza e necessità tra quelle descritte nei commi precedenti, la quale avrebbe determinato l’applicazione delle diverse disposizioni ivi contenute.

L’art. 50 (dedicato alle competenze del Sindaco “quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”) prevede, infatti, diverse fattispecie. Ma per ognuna va considerata una diversa procedura. Nel caso specifico, ha osservato il Giudice, il riferimento normativo corretto è il comma 7-bis dell’art. 50 del TUEL il quale ammette che il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone può emanare ordinanze. Ma, contrariamente alle ordinanze con tingibili ed urgenti, vanno rispettate le regola procedimentali previste dall’art. 7L. n. 241 del 1990. E, comunque, le limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione negli esercizi pubblici non possono superare i trenta giorni. Conseguentemente, il Comune avrebbe dovuto garantire al ricorrente un’adeguata partecipazione al procedimento preordinato alla nuova regolazione dell’orario d’apertura, che invece, è stata omessa. In sostanza, ha puntualizzato il Collegio, poiché la norma di riferimento contenuta al comma 7-bis dell’art. 50 ammette una riduzione dell’orario di apertura per un periodo massimo di trenta giorni, mentre, nel caso di specie, era stata ordinata la chiusura anticipata per sessanta giorni, non può che constatarsi un eccesso di potere. Il provvedimento in esame, infatti, ha inciso sulla situazione giuridica soggettiva del ricorrente oltre i limiti consentiti dalla legge e, dunque, adottando una disposizione priva di copertura normativa che la legittimasse.

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