24/04/2018 – Per l’omissione di atti d’ufficio bastano 30 giorni di ritardo

Per l’omissione di atti d’ufficio bastano 30 giorni di ritardo

di Domencio Irollo

 

 

“Perché possa dirsi consumato il delitto di omissione di atti d’ufficio disciplinato dall’articolo 328, comma 2, del codice penale, è sufficiente che siano trascorsi 30 giorni dalla diffida rivolta dal privato alla Pa affinché adotti l’atto richiesto, senza che il pubblico ufficiale competente gli abbia almeno esplicitato le ragioni del ritardo. Non rileva, invece, che siano già scaduti i termini per la conclusione del procedimento amministrativo dal momento che l’illecito penale prescinde dalla consumazione di un illecito amministrativo. È questo il principio di diritto enunciato dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 17536/2018.”

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