Print Friendly, PDF & Email

Lavoratore turnista: niente riposo compensativo per la festività infrasettimanale non goduta

Pubblicato il 19 aprile 2018

 

Al lavoratore turnista che rende la sua prestazione nella giornata di domenica, lavorativa per lo stesso, coincidente con un giorno di festività infrasettimanale, spetta solo il compenso per il turno festivo previsto dall’articolo 22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000 (maggiorazione del 30%).

Trattandosi di giornata lavorativa ordinaria a tutti gli effetti, allo stesso non può essere riconosciuto, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso, il riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta.

Questo è il principio affermato dall’Aran con l’orientamento applicativo RAL_1972 del 9 aprile 2018.

Come ribadito dall’Autorità, ove, in relazione all’orario di servizio adottato presso l’ente, il turno sia stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi (cinque, sei o sette, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale (Aran, orientamento RAL_1959 del 1 marzo 2018).

Infatti, lo scopo dell’organizzazione del lavoro del turno è proprio la garanzia della continuità dell’erogazione del servizio.

Se, dunque, la domenica per il dipendente turnista è lavorativa (evidentemente con spostamento del riposo settimanale in altro giorno) e la stessa coincide anche con un  giornata di festività infrasettimanale, allo stesso deve essere riconosciuto solo il compenso dell’art. 22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000, con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla disciplina contrattuale) anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta.

Torna in alto