20/04/2018 – Compiti dei revisori dei conti degli Enti Locali

Compiti dei revisori dei conti degli Enti Locali

 
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

 

La disciplina generale sulle funzioni dell’organo di revisione è contenuta nell’art. 239, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; in particolare:

– il comma 1, rimandando alle disposizioni dello statuto e del regolamento l’individuazione dell’attività di collaborazione che è chiamato a svolgere l’organo di revisione, elenca le funzioni assegnate a quest’ultimo;

– il comma 6, prevede che “lo statuto dell’ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori“.

E’ nell’ambito di questa tematica che si colloca la sentenza 16 marzo 2018, n. 186, pronunciata dal T.A.R. Marche, Sez. I, secondo la quale è illegittima la clausola contenuta nella delibera di nomina del Collegio dei Revisori dei conti, che onera un Revisore anche del compito di redigere e trasmettere per via telematica i modelli Iva e Irap.

Il giudice amministrativo addiviene alla suddetta conclusione nella considerazione che:

– la previsione contenuta nel comma 1, lett. c), della citata disposizione del TUEL, secondo cui il revisore dei conti svolge funzioni di “vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità…anche con tecniche motivate di campionamento“, esclude ex se che il revisore possa effettuare direttamente gli adempimenti fiscali, necessariamente demandati ad altri uffici dell’ente locale (ad esempio, l’Ufficio Ragioneria), dal momento che egli è chiamato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sulla loro correttezza, pena l’inammissibile commistione tra attività di controllo e attività controllata;

– con specifico riferimento al versamento dell’Iva da parte delle P.A., il D.M. 25 gennaio 2015, Economia e Finanze, stabilisce, all’art. 6, comma 3, che “nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi interni di revisione e di controllo vigilano, in particolare, sulla corretta esecuzione dei versamenti dell’imposta da parte delle pubbliche amministrazioni“, con ciò confermando il compito di mero controllo e non anche esecutivo che il Revisore dei conti è chiamato a svolgere.

Pertanto, appurato che il Revisore non deve effettuare alcun adempimento fiscale per conto dell’Ente, resta ferma la sua competenza e, anzi, la doverosità, di verificare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali ai quali gli enti locali sono sottoposti, alla stregua di ogni altro contribuente.

Costituisce, questo, uno dei compiti più rilevanti che è chiamato ad assolvere il Revisore dei conti, alla luce dei principi di autodeterminazione e autoliquidazione dei tributi su cui si basa, in larga misura, il sistema fiscale italiano, nonché in ragione delle conseguenze sanzionatorie, anche di natura penale, che possono scaturire da eventuali errori od omissioni nell’adempimento dei predetti obblighi.

In quest’ambito, l’attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile svolta dal Revisore si traduce in un controllo di tipo successivo rispetto al momento dell’autoliquidazione dei tributi, essenzialmente riconducibile a una verifica dei dati dichiarati e della corrispondenza di questi alle scritture contabili, fatte salve le eccezioni specificamente previste dalla legge.

Affinché il Revisore possa efficacemente svolgere i dovuti riscontri, sia di carattere formale che sostanziale, è pertanto necessaria un’adeguata conoscenza della disciplina tributaria e fiscale, rispetto alla quale si registra, peraltro, una costante evoluzione.

T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 16 marzo 2018, n. 186

Art. 239, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (G.U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.)

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