18/04/2018 – Cartello pubblicitario abusivo: legittimo agire attraverso presunzione

Cartello pubblicitario abusivo: legittimo agire attraverso presunzione

 
 

La Corte di Cassazione, decidendo in merito ad una sanzione amministrativa relativa ad una violazione del codice della strada, afferma il principio che la Pubblica Amministrazione è legittimata ad agire attraverso presunzione, ritenendo corresponsabile la ditta beneficiaria del messaggio pubblicitario. Applicando tale principio, anche per l’imposta di pubblicità spetta alla ditta beneficiaria dimostrare la propria mancanza di volontà all’esibizione dello strumento promozionale.

 

 

Nell’eccepire la non debenza dell’imposta di pubblicità, la ditta che giova beneficio dai cartelloni pubblicitari diventa attrice e deve dimostrare la propria mancanza di volontà all’esibizione dello strumento di promozione.

Il Comune, quale ente impositore, può, invece, agire in forza della presunzione che la ditta beneficiaria del messaggio pubblicitario sia corresponsabile con il materiale installatore del manifesto.

E’ il principio che può desumersi dall’ordinanza della Corte di Cassazione del 23 febbraio 2018, n. 4424.

In verità, la Suprema Corte si è pronunciata rispetto ad un ricorso avverso il verbale della Polizia Stradale di accertamento della violazione dell’art. 23, comma 7 e 13-bis, c.d.s. per aver fatto installare, al margine dell’autostrada, un cartello pubblicitario non autorizzato.

Giova ricordare che l’obbligo del pagamento della tassa di pubblicità ricorre anche in presenza di un impianto pubblicitario abusivo e, viceversa, l’autorizzazione di cui all’art. 23 del Codice della strada non esonera il titolare dell’autorizzazione dal pagamento della tassa.

Il principio affermato dalla Cassazione può essere richiamato anche rispetto all’imposta di pubblicità.

Secondo gli ermellini, accertata l’esistenza del cartello pubblicitario non autorizzato, dopo avere valutato il contenuto della promozione ed individuato il soggetto che ne trae beneficio, è legittimo agire attraverso presunzione per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. La stessa cosa deve ritenersi applicabile anche riguardo all’accertamento dell’evasione dell’imposta di pubblicità.

L’onere della prova incombente sulla Pubblica Amministrazione può ritenersi assolto dalla presenza dello strumento pubblicitario e dall’univoca riferibilità del messaggio pubblicitario ad un identificato soggetto beneficiario.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, i dati e le circostanze di fatto erano sufficienti ad acclarare la responsabilità (se non esclusiva, solidale) della società beneficiaria, in ordine all’apposizione del cartello oggetto di causa.

Sarebbe stato onere della società di dimostrare che il fatto certo (l’affissione, non autorizzata) di un cartello pubblicitario che la riguardava direttamente, si era verificato senza la sua volontà e/o, comunque, contro la sua volontà.

Qualora si dovesse ritenere che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ovvero che il cartello era stato installato su incarico della società beneficiaria, non solo non si darebbe rilevanza alla circostanza che, comunque, la pubblicità contenuta nel cartello tornava utile alla stessa società, ma verrebbe accordato un favor eccessivo all’opponente, che potrebbe vedersi accogliere la domanda, anche, laddove, non abbia provato la sua estraneità ai fatti reali ed apparenti.

La Suprema Corte ha bocciato la tesi (sostenuta dai giudici d’appello) che sarebbe stato onere dell’Amministrazione dimostrare che l’autore materiale dell’abusiva installazione fosse la società opponente.

Nel caso specifico è stato ritenuto logico presumere che l’installazione sia stata effettuata secondo la volontà della società pubblicizzata e, pertanto, doveva essere la società appellante a dimostrare che il fatto si fosse verificato contro la propria volontà.

Luciano Catania

 

Corte di cassazione

Sezione VI civile

 

Ordinanza 23 febbraio 2018, n. 4424

                 

Presidente: Petitti

Relatore: Scalisi

 

Il Collegio preso atto che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso infondato, avendo il Tribunale di Modena applicato correttamente la normativa richiamata, nonché i principi in materia così come affermati da questa Corte.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta che il Tribunale di Modena con sentenza n. 1466 del 2016 ha accolto l’appello proposto dalla società Denny Rose s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modena n. 1057 del 2009 che aveva respinto l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso il verbale della Polizia Stradale di Modena di accertamento della violazione dell’art. 23, comma 7 e 13-bis, c.d.s. per aver fatto installare al margine dell’autostrada del sole Km. 154+200 nord località Campogalliano (MO) un cartello pubblicitario non autorizzato. Secondo il Tribunale di Modena, sarebbe stato onere dell’Amministrazione dimostrare che l’autore materiale dell’abusiva installazione fosse la società opponente e non lo avrebbe assolto. Ed ancora, il Tribunale di Modena riteneva che l’Amministrazione avrebbe dovuto dare atto nel verbale di aver compiuto una verifica diretta circa il comportamento tenuto dall’appellante e che, pertanto, era da escludersi la possibilità di ritenere il suddetto verbale dotato di fede privilegiata.

La cassazione è stata chiesta dal Ministero dell’Interno per due motivi: 1) per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e ss. della l. n. 689 del 1981 e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; 2) per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 23, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. ed omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Ritiene che il ricorso, contrariamente alla proposta formulata dal Relatore e comunicata alle parti, sia fondato e vada accolto. Va qui osservato che in tema di giudizio di cassazione, anche dopo le novità introdotte nell’art. 380-bis c.p.c. dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, il procedimento può essere definito con rito camerale ove ricorra un’ipotesi diversa da quella opinata nella proposta del relatore, atteso che la detta disposizione stabilisce che la Corte deve rimettere la causa alla pubblica udienza, soltanto se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, c.p.c.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

 

1. Il ricorrente:

a) con il primo motivo (pur riconoscendo l’esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’amministrazione, pur essendo formalmente convenuta nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, sostanzialmente assume la veste di parte attrice, incombendo sulla stessa la prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, mentre compete all’opponente, che assume la veste di convenuto, di provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa, tuttavia) ritiene che, nel caso specifico, apparendo logico presumere che l’installazione sia stata effettuata secondo la volontà della società pubblicizzata, dovrebbe ritenersi sussistente a carico della società appellante l’onere di dimostrare che il fatto si fosse verificato contro la propria volontà;

b) con il secondo motivo, si duole del fatto che il Tribunale abbia disconosciuto la valenza di fede privilegiata al verbale oggetto del presente giudizio perché qualunque verbale che eroga sanzioni, ai sensi del codice della strada hanno il valore di atto pubblico. E, d’altra parte, quell’esclusione non sarebbe in linea con il chiaro disposto degli artt. 13 e 23, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992 che non impongono tale specifico esame da parte dell’Amministrazione.

E di più, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata laddove si sottolinea come l’Amministrazione non avrebbe svolto alcun accertamento diretto circa il comportamento tenuto dal ricorrente, mentre dall’altro si riconosce l’esistenza del cartello e la mancanza di autorizzazione, sarebbe contraddittoria, addirittura omessa.

2. I motivi che vanno esaminati congiuntamente, per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, sono fondati.

Va qui premesso che nel giudizio di opposizione ad una ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni amministrative davanti al Giudice competente, l’oggetto dell’opposizione non è l’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria: il Giudice, al quale sono riconosciuti poteri istruttori, deve pronunciarsi, non tanto sull’operato della Pubblica Amministrazione (da ritenersi lecito sino a prova contraria), ma sulla responsabilità dell’opponente che andrà provata in giudizio. Pertanto, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, va mantenuto il principio, riconosciuto anche dal ricorrente, secondo il quale l’Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell’art. 2697 c.c. fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all’intimato, mentre compete all’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi. Con l’ulteriore precisazione che l’Amministrazione può avvalersi di presunzioni (essendo anche queste mezzi di prova dei fatti giuridici), che trasferiscono a carico dell’opponente l’onere della prova contraria.

Ora, nel caso in esame, accertato l’esistenza del cartello pubblicitario e l’assenza di autorizzazione (del resto mai contestata dalla società Denny Rose s.p.a.), nonché valutato che il contenuto pubblicitario tornava a beneficio della società Denny Rose s.p.a., era ragionevole presumere che la stessa società fosse, comunque, corresponsabile con il materiale installatore del manifesto pubblicitario, giusta la normativa di cui all’art. 197 c.d.s.

I dati e le circostanze di fatto erano sufficienti, dunque, ad acclarare la responsabilità (se non esclusiva, solidale) della società Denny Rose s.p.a. in ordine all’apposizione del cartello oggetto di causa e, pertanto, l’Amministrazione aveva assolto l’onere della prova relativa all’imputazione del comportamento sanzionato Era, invece, onere della società Denny Rose di dimostrare che il fatto certo, l’affissione, non autorizzata, di un cartello pubblicitario che la riguardava direttamente, si era verificato senza la sua volontà e/o, comunque, contro la sua volontà. D’altra, come ha evidenziato, pure, parte ricorrente, ove si dovesse ritenere che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ovvero che il cartello era stato installato su incarico della Denny Rose s.p.a., non solo non si darebbe rilevanza alla circostanza che, comunque, la pubblicità contenuta nel cartello di cui si dice tornava utile alla società Denny Rose, ma verrebbe accordato un favor eccessivo all’opponente, che potrebbe vedersi accogliere la domanda, anche, laddove, non abbia provato la sua estraneità ai fatti reali ed apparenti.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Modena in persona di altro magistrato per una nuova valutazione dei dati processuali alla luce dei principi espressi in motivazione. Il Tribunale del rinvio provvederà anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Modena in persona di altro Magistrato, il quale provvederà ad una nuova valutazione dei dati processuali alla luce dei principi espressi in motivazione e a predisporre il regolamento delle spese, anche per il presente giudizio di Cassazione.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto