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Sui diritti di rogito la Sezione Autonomie della Corte dei conti cambia orientamento: spettano a tutti i segretari in servizio presso gli Enti privi di dirigenti

A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 30/8/2018)

“Il revirement della Sezione Autonomie: spettano i diritti di rogito ai segretari operanti in Enti privi di dirigenti a prescindere dalla fascia di appartenenza (deliberazione n. 18/2018/QMIG)

Con la deliberazione n. 18/2018/QMIG pubblicata il 30 luglio 2018 la Corte dei conti, Sezione Autonomie, pone fine alle incertezze interpretative cui aveva dato luogo con la precedente deliberazione n. 15/2015/QMIG. …

Sulla base delle predette argomentazioni, con la deliberazione n. 18/2018/QMIG la Corte dei conti, Sezione Autonomie, afferma il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

La deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie pone fine ai dubbi interpretativi relativi all’ambito di applicazione dell’art. all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. n. 90/2014; tuttavia la decisione apre a nuove problematiche, per quanto riguarda il passato, che dovranno essere adeguatamente affrontate dalle amministrazioni.”

 

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