18/08/2018 – Accesso senza paletti al riscontro fornito dal comune alla Corte conti

Accesso senza paletti al riscontro fornito dal comune alla Corte conti

(pag. 34) In materia di diritto di accesso, da parte dei consiglieri comunali, è legittimo, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, il diniego espresso da un comune nei confronti di un consigliere che ha chiesto all’ente di potere acquisire «il riscontro fornito dal comune ad una nota della Corte dei conti»? Nella fattispecie in esame il comune, che avrebbe parzialmente riscontrato la richiesta della Corte dei conti ha, precisato che trattasi di «chiarimenti e valutazioni sulle criticità emerse dall’esame delle relazioni ai rendiconti relativi ad annualità pregresse, redatte dall’organo di revisione contabile». In particolare, i funzionari comunali che hanno negato l’accesso al consigliere, che ha diffidato il responsabile del settore ai sensi dell’art. 328, comma II, del codice penale, hanno rilevato che le richieste della Corte dei conti sono state effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 166 e segg. della legge 23/12/2005, n. 266 e dell’art. 148-bis del dlgs 18/8/2000, n. 267 e che dunque, «il rilascio della nota di riscontro richiesta potrebbe essere di pregiudizio per l’ente e per l’attività della stessa Corte». Invero, le citate disposizioni non disciplinano i procedimenti di natura giudiziale (rispetto ai quali la commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, con talune pronunce – v. plenum del 25/1/2005 – ha optato per il rinvio dell’accesso alla conclusione delle controversie), ma affidano, invece, alla Corte dei conti il controllo sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali, al fine della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, dell’osservanza dei vincoli in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria. La conoscenza di tali atti non violerebbe, dunque, alcun segreto istruttorio, fermo restando, in tale ipotetico caso, l’assoggettamento del consigliere al vincolo della riservatezza. Il plenum della commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, del 16 marzo 2010, ha affermato che il «diritto di accesso» ed il «diritto di informazione» dei consiglieri comunali nei confronti della p.a. trovano la loro disciplina nell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. La maggiore ampiezza di legittimazione all’accesso rispetto al cittadino (art. 10 del decreto legislativo n. 267/00) è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale. Lo stesso, infatti, deve essere posto nelle condizioni di valutare, con piena cognizione di causa, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, al fine di poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della p.a., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica esercitata. Pertanto, il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la p.a. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione e al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Peraltro, in fattispecie analoga alla presente, il Consiglio di stato, Sez. IV con decisione 4829/2011 del 29/8/2011 ha confermato l’accessibilità, da parte del consigliere, al documento richiesto «sul fondamento della precisa quanto generale previsione di rango legislativo recata dall’art. 43 decreto legislativo n. 267 del 2000». Il Consiglio di stato ha, altresì, specificato che «in assenza di precisi dati in senso contrario non può che prevalere, pertanto, il principio della libera accessibilità da parte del consigliere comunale, regola generale alla quale non risultano essere state apportate deroghe neppure in subiecta materia». Pertanto, come affermato dalla stessa commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (plenum del 3 ottobre 2013), «ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013, chiunque, e dunque anche i consiglieri comunali, ha diritto di ottenere l’accesso ai dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione che la p.a. ha l’obbligo di pubblicare. Alla luce del quadro sopra delineato, e ferma restando l’opportunità, per l’ente, di dotarsi di apposito regolamento per la disciplina di dettaglio dell’esercizio di tale diritto, non appare, dunque, che possa negarsi l’accesso agli atti richiesti.

17/08/2018 

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