23/11/2016 – Danno erariale per i dirigenti che accettano la negligenza dei dipendenti

Danno erariale per i dirigenti che accettano la negligenza dei dipendenti

di Giuseppe Nucci

 

L’obbligo di servizio del Direttore generale e del Commissario straordinario concernente la correttezza delle attività di direzione, sovrintendenza e controllo della regolarità dei pagamenti in favore dei medici di base è oggettivamente violato quando vengano omessi gli aggiornamenti delle liste degli assistiti con l’eliminazione dei soggetti deceduti. 

Questo è il principio affermato nella sentenza n. 317 del 16 novembre 2016 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio.

Il fatto 

La vicenda riguarda uno dei tanti casi di indebite prestazioni da parte di enti pubblici, con sperpero di risorse finanziarie, dovuti quantomeno (come in questo caso) a disorganizzazione e a scarsa professionalità. A seguito di un’indagine in ambito sanitario emergeva che alcuni medici e pediatri “di fiducia” continuavano a percepire compensi dal Servizio sanitario nazionale anche per assistiti che erano da tempo deceduti. Tale situazione, riferita ad un decennio, era stata provata attraverso il cosiddetto “incrocio” dei dati, confrontando i codici fiscali degli assistiti con quelli dei deceduti, acquisiti dall’anagrafe comunale. Da ciò era emerso un danno, quantificato in € 94.063.86, che la Procura erariale poneva a carico dei direttori generali/commissari straordinari pro-tempore della Asl, in quanto l’articolo 10, comma 3, della legge n. 724/1994, stabilisce che “Il Direttore generale o il Commissario straordinario della Unita sanitaria locale e direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi“. 

È interessante rilevare, nella sentenza in esame, la prevalente responsabilità che viene attribuita ai vertici rispetto ai dipendenti, concetto ovvio ma non sempre riscontrabile nella realtà.

La sentenza 

Il Collegio ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità poiché i convenuti non solo non hanno dato alcun tipo di impulso alle attività di verifica loro intestate dalla normativa vigente, ma hanno colpevolmente tollerato le gravi negligenze di tutto il personale loro sottoposto. In relazione a questo ultimo aspetto, la Sezione ha comunque ritenuto di valorizzare il significativo apporto causale fornito dai disinvolti impiegati e funzionari Asl (nonché dagli inattivi dipendenti del Comune preposti alle comunicazioni con la Asl) – non citati nel giudizio – talché ai convenuti è stato ascritto solo la metà del danno (€ 43.063,00 anziché € 94.063.86). Nella sostanza, la diffusa negligenza dei vertici Asl è stata ritenuta prevalente rispetto a quella evidenziata dai dirigenti, funzionari e impiegati , in virtù del maggior livello di responsabilità (e di retribuzione) loro attribuito.

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