22/11/2016 – I giudici contabili confermano la possibilità di incremento dell’orario ai part-time ma con le dovute cautele

I giudici contabili confermano la possibilità di incremento dell’orario ai part-time ma con le dovute cautele
di Vincenzo Giannotti – Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone

 

Il sindaco di un Comune ha chiesto ai giudici contabili se sia possibile incrementare la percentuale di part time dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, ed in caso affermativo fino a quale percentuale sarebbe assentibile, senza incorrere nel “rischio” di configurare una nuova assunzione.

Le motivazioni del collegio contabile

Precisa in via preliminare il Collegio contabile partenopeo come, per consolidato orientamento della magistratura contabile, la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) debba considerarsi una nuova assunzione, che, come tale, soggiace a tutti i limiti previsti dalla legge per i vincoli assunzionali. E’ stato, inoltre, precisato da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che anche il semplice incremento orario è equiparabile a “nuova assunzione” con relativo assorbimento delle capacità assunzionali dell’Ente (la nota precisa che “sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto“). Ma tali indicazioni non hanno trovato sino ad oggi concorde la magistratura contabile, la quale ha avuto modo di precisare che il semplice incremento orario del personale part time che non comporti una trasformazione in contratto a tempo pieno, non rientrerebbe nella previsione dell’art. 3, comma 101L. n. 244 del 2007 e quindi non parrebbe considerarsi quale nuova assunzione (ex multis Toscana, parere n. 198/2011; Lombardia, parere n. 873/2010). Altra magistratura contabile pur aderendo a tale orientamento, avevano precisato che sarebbe in ogni caso vietato effettuare manovre elusive portando l’incremento dell’orario prossimo a quello a tempo pieno.

Il Collegio contabile, in continuità con il proprio precedente orientamento (parere n. 20/2014) conferma come, in attesa di un auspicabile chiarimento a livello normativo, appare plausibile contenere la limitazione del disposto di cui all’art. 1, comma 101L. n. 244 del 2007 al solo caso, specificamente previsto dalla norma, della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non invece al mero incremento di ore che ne resterebbe escluso. Tuttavia, è possibile evidenziare la non elusività alla normativa solo qualora l’ente:

– Ponga in essere fattispecie “quantitativamente” contenute per numero di ore (numero minimo) e numero di dipendenti coinvolti;

– Dimostri oggettive scoperture nella propria pianta organica;

– Abbia rispettato i limiti generali in materia di spesa per il personale;

– Valuti attentamente le ripercussioni e dei disagi che tale mancato incremento potrebbe provocare all’Ente e alla collettività locale di riferimento, i cui bisogni devono sempre costituire obiettivo primario dell’Ente.

Al di fuori delle citate ipotesi gli incrementi orari potrebbero non solo essere elusivi in tema di mancato rispetto del turn over del personale, ma anche agli obblighi imposti dall’art. 1, comma 424L. di stabilità n. 190 del 2014 il quale dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed alla ricollocazione delle unità soprannumerarie di altre pubbliche amministrazioni (in primo luogo, le province) destinatarie di processi di mobilità. In merito alla ricollocazione del persona di area vasta, precisa il Collegio contabile, come la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part- time in rapporto a tempo pieno, impegni la quota dei contingenti assunzionali di cui l’ente locale dispone in virtù dell’art. 3, comma 5, D.L. n. 90 del 2014, con ciò impedendo di conseguire l’obiettivo del comma 424 ovvero l’assunzione del personale in sovrannumero delle province (e/o a coloro che sono vincitori di concorso, inseriti in graduatorie vigenti). Quindi, in attesa che si concludano le procedure, previste dal comma 424 della legge di stabilità per il 2015, gli enti locali non possano procedere alla trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in quanto fattispecie equiparata, alla disciplina prescritta per le assunzioni a tempo indeterminato.

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