30/07/2016 – Problematiche derivanti dall’adozione ed esecuzione di un atto deliberativo giuntale sul quale si era espresso, parere di regolarità contabile non favorevole.

Problematiche derivanti dall’adozione ed esecuzione di un atto deliberativo giuntale sul quale si era espresso, parere di regolarità contabile non favorevole.

 

Il Comune ha chiesto un parere in ordine ad alcune problematiche derivanti dall’adozione ed esecuzione di un atto deliberativo giuntale sul quale si era espresso, da parte del funzionario competente, parere di regolarità contabile non favorevole. 

In particolare, l’Ente si è posto le seguenti questioni attinenti l’iter della determina di attuazione della delibera giuntale: 

-se il Responsabile del Servizio Finanziario può registrare l’impegno di spesa (dopo aver espresso parere di regolarità contabile non favorevole) a valere sul bilancio comunale; 

– se il Responsabile di Area competente può procedere con il pagamento; 

– se il Segretario comunale può emettere un ordine di servizio per dare esecuzione alla determina conseguente all’adozione dell’atto deliberativo; 

. – se il Responsabile del Servizio Finanziario può disattendere l’ordine di servizio e con quali motivazioni. 

Sentito il Servizio finanza locale, si esprimono le seguenti considerazioni. 

Com’è noto, l’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, come novellato dal d.lgs. 174/2012, prevede che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 

Il comma 3 del citato articolo precisa che i soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

Infine, il successivo comma 4 dispone che, ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri previsti dallo stesso articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 

La Corte dei conti[1] ha evidenziato che le modifiche apportate da ultimo dal legislatore al richiamato articolo 49 del TUEL hanno certamente ampliato la casistica delle fattispecie in cui è necessario il parere di regolarità contabile, con la conseguente assegnazione al responsabile di ragioneria di un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio dell’ente. Tale interpretazione è rafforzata dall’introduzione del comma 4 dell’art. 49 che, ferma rimanendo la valenza non vincolante del parere, ha significativamente previsto un onere di motivazione specifica del provvedimento approvato in difformità dal parere contrario reso dai responsabili dei servizi. 

La Magistratura contabile ha comunque ricordato – nel predetto contesto -che l’accuratezza dell’istruttoria tecnica costituisce un elemento da verificare e riscontrare ai fini del rilascio di parere positivo, sia di regolarità tecnica che di regolarità contabile. Si è pertanto ritenuto, anche alla luce dei rafforzati vincoli di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che il responsabile del servizio interessato avrà l’onere di valutare gli aspetti sostanziali della deliberazione dai quali possano discendere effetti economico-patrimoniali per l’ente. Il responsabile di ragioneria, pur senza assumere una diretta responsabilità in ordine alla correttezza dei dati utilizzati per le predette valutazioni, dovrà verificare che il parere di regolarità tecnica si sia fatto carico di compiere un esame metodologicamente accurato[2]. 

Si osserva che l’art. 191, comma 1, del TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5, del medesimo decreto. 

L’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali[3] ha rilevato come, pur essendo un atto procedimentale obbligatorio che va inserito nella deliberazione, il parere di regolarità contabile non è vincolante, per cui si potrebbe verificare il caso in cui la Giunta o il Consiglio deliberino in presenza di un parere sfavorevole, assumendosene tutte le responsabilità. 

Consiglio e Giunta, quindi, approvando comunque la proposta di deliberazione in presenza di pareri negativi espressi dai funzionari competenti, si addossano una rilevante responsabilità, amministrativa e contabile. 

Si è inoltre precisato che, nel deliberare in difformità rispetto al parere di regolarità contabile, la Giunta o il Consiglio assumono inevitabilmente anche responsabilità amministrative e contabili che sono proprie della figura del responsabile del servizio finanziario. 

Premesso un tanto, il predetto responsabile deve comunque portare a termine l’iter esecutivo dell’atto deliberativo, procedendo all’adozione degli atti conseguenti, tenuto conto che si tratta di adempimenti attuativi di scelte approvate dall’amministrazione[4]. 

Si rammenta che l’art. 153, comma 5, del TUEL dispone che il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità. 

L’art. 183, comma 7, del predetto decreto stabilisce inoltre che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Va considerato che il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio, secondo la giurisprudenza contabile prevalente, è un vero e proprio parere di legittimità del provvedimento di spesa, implicante la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa. Esso, pertanto, non si limita alla sola verifica della copertura finanziaria, della corretta imputazione al capitolo di spesa, della competenza dell’organo che l’ha assunta, del rispetto dei principi contabili e della completezza della documentazione. Il parere di regolarità contabile, quindi, diventa rilevante anche ai fini della ricerca e dell’individuazione delle responsabilità per illeciti amministrativi[5]. 

L’assenza del visto di regolarità contabile, pur in presenza dell’attestazione di copertura finanziaria rende l’atto non esecutivo e conseguentemente nullo o inefficace. [6] 

Per quanto concerne, da ultimo, la possibilità per il dipendente interessato di disattendere un eventuale ordine di servizio[7], che lo solleciti a dare esecuzione ad una determina, si rappresenta che l’art. 13, comma 3, lett. h., del CCRL del 26 novembre 2004 impone al dipendente degli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale l’obbligo di eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo[8]. 

Tale principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa[9], che ha statuito che non sussiste un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, posto che il c.d. ‘dovere di obbedienza’ incontra un limite nella ragionevole obiezione circa l’illegittimità dell’ordine ricevuto. Qualora ricorra un’evenienza del genere, il pubblico impiegato ha tuttavia l’obbligo di fare una immediata e motivata contestazione a chi ha impartito l’ordine. Tuttavia se l’ordine stesso è ribadito per iscritto, il dipendente non può esimersi dall’eseguirlo, a meno che la sua esecuzione configuri un’ipotesi di reato o illecito amministrativo, come specificato dalla norma contrattuale, che ha limitato quindi ulteriormente tale dovere rispetto alle originarie previsioni dettate dal d.p.r. 3/1957. 

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[1] Cfr. sez. reg. di controllo per le Marche, deliberazione n. 51/2013/PAR. 

[2] Si segnala che già in precedenza la Corte dei conti (cfr. sez. giurisd. per la Regione siciliana, sentenza n. 1058/2011) aveva rilevato che nel parere di regolarità contabile è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta. 

[3] Cfr. parere del 5-6 giugno 2003. 

[4] Cfr. parere ANCI del 15 ottobre 2011. 

[5] In ‘Natura del parere di regolarità contabile sulle determine di impegno: è un parere di legittimità Cdc Sent. n. 1058 del 23/03/2011 – Sez.giurisdiz. per la Regione Sicilia’ di Pino Terracciano, a cui si rinvia per i numerosi riferimenti giurisprudenziali. 

[6] Sentenza Corte dei Conti Sez. Giurisdiz. Per la Regione Sicilia n. 1337/2012. 

[7] L’ordine di servizio è una disposizione impartita da un dirigente o suo delegato, in esecuzione del potere di organizzazione che la legge conferisce loro. In linea generale e ferme restando le disposizioni regolamentari adottate dall’Ente, si osserva che, a mente di quanto disposto dall’art. 97 del TUEL, il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti/titolari di p.o. e ne coordina l’attività. In tale ottica, il segretario comunale, per raggiungere obiettivi comuni, ha il potere di indirizzare l’attività dei dirigenti/titolari di p.o. – con le modalità ritenute opportune – verso risultati di interesse comune, fornendo concreto sostegno agli organi elettivi e burocratici (cfr. Angela Bruno, Il Segretario generale: funzioni, costituzionalità del sistema dello spoil system, mantenimento della figura dopo la riforma del titolo V della Costituzione, in: www.diritto.it.). 

[8] Per illecito amministrativo deve intendersi la violazione di una norma di legge (per condotta attiva od omissiva) cui consegue la irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. l. 689/1981, in particolare gli artt. 1-31 che definiscono i caratteri dell’illecito amministrativo pecuniario, e anche la disciplina del procedimento d’irrogazione delle sanzioni amministrative). 

[9] Cfr. Cons. di Stato, sez. V, sentenza n. 6208 del 2008

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