26/01/2016 – Segretari: limiti alla responsabilità in caso di sostituzione dirigenti

Segretari: limiti alla responsabilità in caso di sostituzione dirigenti

di Arturo Bianco

In capo al segretario che sostituisce un dirigente assente matura responsabilità se non ha assunto le iniziative minime necessarie per tutelare l’ente, mentre se la sua condotta è causata da negligenza, ma alla base della stessa vi è la scarsa o non sufficiente conoscenza della vicenda, non matura responsabilità amministrativa, anche se il segretario ha reso un parere di regolarità tecnica.

Sono queste le conclusioni, per molti versi opposte, a cui sono arrivate rispettivamente le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

 

1. La sostituzione di un responsabile

Matura responsabilità a carico del dirigente per la omessa costituzione in giudizio dell’ente e per gli errori commessi nelle procedure di chiamata in giudizio di altri soggetti.

È quanto ha stabilito la sentenza della Corte dei conti della Toscana n. 1 del 4 gennaio 2016. La vicenda si riferisce ad una indagine della Guardia di Finanza su un comune che ha dovuto rifondere il proprio vigile delle somme spese per un incidente intervenuto durante il servizio e che non ha portato al pieno rimborso delle spese da parte della compagnia assicuratrice con cui l’ente aveva stipulato una polizza. Tale responsabilità è maturata nel periodo in cui il segretario comunale sostituiva il responsabile dell’ufficio tecnico assente per ferie. Viene in particolare addebitato al segretario di non avere dato corso alle iniziative necessarie per la costituzione in giudizio dell’ente, circostanza dalla quale è scaturita la condanna della stessa amministrazione.

Viene evidenziato in primo luogo dalla sentenza dei giudici contabili della Toscana che è accertato che “la parte convenuta era direttamente legata all’amministrazione comunale da un rapporto di servizio”. Il che costituisce il primo ed indispensabile requisito per la maturazione di responsabilità. In discussione nel caso concreto viene anche il suo ruolo di segretario comunale, ma soprattutto quello di soggetto cui è stato assegnato il ruolo di responsabile ad interim del settore tecnico.

Sono assai significative le indicazioni di carattere generale che sono contenute nella sentenza e che riguardano in modo assai stringente il ruolo del segretario comunale: egli svolge funzioni di garante della legalità generale e della correttezza amministrativa dell’azione dell’ente locale ed in particolare, come è noto, l’art. 97 del d.lgs. 267/2000 ha assegnato al segretario dell’ente locale anche compiti di coordinamento dell’attività dei dirigenti e di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni. Ciò comporta che il segretario comunale, in ragione dell’attribuzione legislativa al medesimo dei compiti di sovrintendenza, avrebbe dovuto accertarsi della adozione dei conseguenti atti di competenza dell’amministrazione comunale”.

Come si vede, siamo in presenza di elementi che sottolineano la centralità dei compiti che il legislatore del testo unico degli enti locali ha assegnato comunque ai segretari comunali: in tale ambito alla nozione di sovrintendenza viene dato un significato di svolgimento di compiti di controllo e di propulsione in caso di inadempienze e/o ritardi.

Risulta essere accertato un nesso causale tra il danno patrimoniale provocato all’ente e la “mancata adozione degli atti volti a tutelare gli interessi finanziari dell’ente a seguito della notifica”. Il che, come è noto, costituisce un ulteriore requisito essenziale,

In presenza di queste condizioni la sentenza ha condannato il segretario per il danno erariale provocato dalla mancata costituzione in giudizio, quantificandolo nella metà dello stesso in quanto l’altra parte del danno è ascrivibile alla condotta del responsabile dell’ufficio tecnico che, rientrato in servizio, era ancora entro i termini per dare corso alla costituzione in giudizio.

La sentenza non si sofferma sulla maturazione di colpa grave in capo al segretario, altro elemento essenziale per la maturazione di responsabilità amministrativa. Peraltro, dalla lettura del dispositivo sulla effettiva presenza di questo elemento psicologico possono sussistere numerosi dubbi.

 

2. Il parere

La sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Piemonte, n. 188 del 14.10.2015 stabilisce che il parere di regolarità tecnica reso dal segretario in sostituzione del responsabile sulla deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio costituisce un atto caratterizzato dal carattere dell’antigiuridicità, attesa la pacifica rilevanza del frutto inerente all’esercizio della predetta funzione consultiva, essenziale nell’ambito del procedimento finalizzato all’assunzione della decisione demandata agli Organi politici, come previsto in modo espresso dallo stesso legislatore, il quale, nell’articolo 49 del t.u.e.l. ha stabilito che dall’adozione del parere di regolarità tecnica deriva responsabilità amministrativa e contabile”.

Ma nel caso specifico non è provato che il segretario “avesse realmente una cognizione completa, puntuale ed esaustiva di tutte le diverse fasi afferenti alla vertenza in rassegna, nonché dei suoi naturali antecedenti”. Il che “esclude la sussistenza della colpa grave”. Siamo in presenza di “negligenza” che però “non raggiunge quello spessore di gravità e di inescusabilità” richiesto dal legislatore per il maturare della colpa grave. Come si vede, una indagine analitica sulla presenza dell’indispensabile elemento psicologico della colpa grave, il che sembra muoversi in una direzione nettamente diversa rispetto alla sentenza di cui in precedenza.

Da evidenziare che la sentenza afferma la responsabilità del sindaco pro tempore per avere tenuto un “contegno omissivo”, che “appare assolutamente inescusabile, considerato che era indubbiamente prevedibile la pressoché certa idoneità della propria condotta a provocare una situazione di danno .. ma nello stesso tempo il pregiudizio patrimoniale per il Comune sarebbe stato ancora evitabile se solo il convenuto, dalla sua posizione privilegiata di Sindaco e capo dell’Amministrazione, avesse sollecitato e caldeggiato adeguatamente le necessarie iniziative per corrispondere in tempi brevi le somme dovute agli aventi diritto”. Il ruolo di controllo e di stimolo del sindaco risulta così assai nettamente delineato.

Egualmente si deve affermare la responsabilità del dirigente dell’ufficio preposto alle espropriazioni. Egli era il “funzionario che aveva una conoscenza capillare ed approfondita .. con l’effetto che era sicuramente il soggetto deputato ad imprimere gli opportuni impulsi e le necessarie sollecitazioni per assicurare la rapida definizione della vertenza con i proprietari dell’area”. Di conseguenza egli avrebbe dovuto assumere un “comportamento attivo, connotato da diligenza minima in capo al responsabile del procedimento, dotato per definizione di elevata qualificazione e specializzazione in materia”.

Inoltre il responsabile “non si sarebbe dovuto limitare a trasmettere delle semplici mail, che hanno evidentemente una visibilità ed una rilevanza circoscritte, ma avrebbe dovuto predisporre atti formali di proposta, li avrebbe dovuti inoltrare tramite i canali ufficiali agli amministratori in carica ed agli altri organi apicali dell’ente civico, accertandosi che il relativo contenuto fosse stato effettivamente recepito, e, comunque, li avrebbe dovuti periodicamente sollecitare, sempre con atti formali, al fine di richiamare l’attenzione dei destinatari sulle inevitabili conseguenze che potevano scaturire”.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto