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L’indicazione degli oneri di sicurezza pari a zero comporta l’esclusione automatica dalla gara di appalto
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
 
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4431, del 10 luglio 2020, ha affermato il ruolo determinante dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nelle gare di appalto indette secondo le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016.
Il fatto
Una stazione appaltante, ha aggiudicato un lotto ad un R.T.I. composto da una SPA mandataria e tre società mandanti . Un secondo R.T.I. si è classificato in seconda posizione.
Il RTI secondo classificata ha impugnato innanzi al T.A.R. e poi davanti al Consiglio di Stato l’aggiudicazione disposta in favore del Raggruppamento primo in graduatoria.
Relativamente alla parte che interessa il presente commento, il R.T.I . primo classificato nella domanda presentata ha azzerato gli oneri della sicurezza aziendali nell’offerta dell’odierna appellata.
Il RTI ha quantificato i costi della sicurezza aziendali, ex art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006, in euro zero; detta quantificazione, nel sub-procedimento di verifica della congruità, sarebbe significativamente mutata, tanto da giungere ad euro 3.326,12 (ossia lo 0,0154% del valore della commessa).
L’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza, nella gara in questione, sarebbe stato assistito da una espressa comminatoria di esclusione ai sensi del disciplinare e del suo allegato 3.
I costi per la sicurezza da c.d. rischio specifico sarebbero un “elemento essenziale” dell’offerta di gara anche ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163 del 2006, con la conseguenza che, una volta indicato, il dato numerico vincolerebbe il candidato al pari di ogni altra parte della medesima offerta; in caso contrario dovrebbe ritenersi modificata l’offerta di gara.
In particolare, l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza, nella gara in questione, sarebbe stato assistito da una espressa comminatoria di esclusione ai sensi del disciplinare e del suo allegato 3 ed i costi per la sicurezza da c.d. rischio specifico sarebbero un “elemento essenziale” dell’offerta di gara anche ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163 del 2006, con la conseguenza che, una volta indicato, il dato numerico vincolerebbe il candidato al pari di ogni altra parte della medesima offerta.
Per il Consiglio di Stato le doglianze non sono persuasive per plurimi profili.
Il concorrente, come risulta dalla nota del 17 giugno 2014, nelle giustificazioni rese relativamente all’offerta presentata per il lotto 1, con riferimento alla quantificazione pari ad euro zero dei costi della sicurezza, ha rappresentato che “in relazione all’appalto oggetto di affidamento non sussistono costi aziendali specifici per la sicurezza che le società del Raggruppamento devono sopportare in aggiunta alla quota parte dei costi di sicurezza generali riferibili comunque all’appalto di cui si tratta” e che “alla luce di quanto sopra, anche la quota parte dei costi di sicurezza generali riconducibile all’appalto di servizi in oggetto, è sostanzialmente inesistente e del tutto trascurabile in relazione all’importo del servizio, in quanto quantificabile in 0,0154% del valore della fornitura”.
Il Consiglio di Stato rileva che nel verbale n. 42 del 10 luglio 2014 di verifica in contraddittorio delle offerte anomale, inoltre, l’incaricato del costituendo RTI ha insistito nel considerare “irrisori” i costi della sicurezza che il Raggruppamento ha dovuto sostenere ed ha puntualizzato che, nel considerare il costo come irrisorio, si è tenuto anche conto dei servizi operativi, svolti presso l’Amministrazione.
Il Consiglio di Stato osserva che in primo luogo, occorre rilevare che il segno zero è comunque rappresentativo di un valore, in quanto indicativo dell’assenza di costi e, quindi, risponde all’esigenza di chiarezza cui è preordinata l’offerta economica.
In presenza di un costo del tutto irrisorio, la circostanza che lo stesso sia stato apprezzato come zero anziché come un valore minimo è sostanzialmente indifferente e, comunque, non altera la complessiva entità ed attendibilità dell’offerta presentata.
Inoltre, all’epoca dello svolgimento della gare, la disciplina in questione era contenuta nell’art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006, per cui sarebbe stata necessaria una specifica previsione della disciplina di gara per procedere all’esclusione, laddove, nel caso di specie, tale previsione, per la mancata indicazione degli oneri di sicurezza, non è rinvenibile, né può essere ricondotta alla previsione generale di cui all’allegato 3 del disciplinare di gara (cfr. sul punto Corte di giustizia UE, sez. VI, 10 novembre 2016, C-697/15, C-162/16 Spinosa; Ad plen., n. 19 del 2016).
Diversamente, l’attuale art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50 del 2016, ha reso obbligatoria l’indicazione dei costi di sicurezza aziendali nell’offerta economica e da tale norma emerge la natura essenziale della indicazione nell’offerta dei dati relativi al costo del lavoro.
Di conseguenza è ormai acquisito, dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 2 maggio 2019, C-309/18, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per le gare indette nella vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali concreta la violazione della specifica prescrizione imposta dall’art. 95, comma 10, e la conseguente esclusione dalla gara.

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