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CDS. Alla Commissione giudicatrice è riconosciuta la facoltà di riesaminare il proprio giudizio
di Massimo Asaro
 
La Commissione giudicatrice, organo di natura prettamente tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell’ambito di una gara ha anche il potere di riesame delle proprie attività e dei propri giudizi.
La sua attività si esaurisce soltanto con l’approvazione del suo operato da parte dei competenti organi dell’Amministrazione appaltante, mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione. Fino a tale momento la Commissione conserva il potere di riesaminare l’operato al fine di emendarlo da eventuali errori.
Il riesame avviene su richiesta del RUP anche a seguito di contestazioni ricevute dai concorrenti.
Cons. Stato, Sez. III, sent. 28/09/2020 n. 5662 (link).

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