29/09/2020 – L’impugnazione sana la notifica – La nullità di atti non è dichiarata se lo scopo è raggiunto

Lo ha affermato il Tribunale civile di Trani: principio valido anche se ci sono irregolarità
L’impugnazione sana la notifica – La nullità di atti non è dichiarata se lo scopo è raggiunto
a cura di Sergio Trovato

La nullità di un atto processuale o amministrativo non può essere dichiarata se ha raggiunto il suo scopo. Questo principio vale anche nel caso in cui un’intimazione di pagamento venga notificata in modo irregolare. Se l’interessato propone opposizione eccependo l’irritualità della notifica dell’intimazione, l’irregolarità si ritiene sanata perché ciò vuol dire che l’atto è pervenuto al destinatario e questi ne ha avuto conoscenza. Lo ha affermato il Tribunale civile di Trani, con la sentenza 1238 dell’1 settembre 2020.

Il Tribunale richiama nella pronuncia l’articolo 156 del codice di procedura civile, in base al quale la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. In particolare, per il giudice civile questa regola deve essere applicata «anche all’istituto delle notificazioni tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia pervenuto al destinatario e questi ne abbia avuto conoscenza». Ecco perché, nel caso in esame, «la proposizione della presente opposizione da parte del ricorrente, che non ha addotto alcuno specifico pregiudizio al diritto di difesa, comporta la sanatoria della nullità poiché alcun dubbio sorge in merito al raggiungimento dello scopo dell’intimazione».
La sanatoria degli atti processuali e amministrativi. La regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo si applica in primo luogo agli atti processuali. La Cassazione, con l’ordinanza 23593/2019, ha stabilito che non è nulla la notificazione del ricorso in appello se la controparte si costituisce regolarmente in giudizio. È irregolare la notifica dell’appello alla controparte anziché al suo difensore, tuttavia se la controparte si costituisce in giudizio la notifica viene sanata. Del resto l’articolo 330 del codice di rito, che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone che l’appello debba essere notificato non alla parte personalmente ma al suo difensore. Il mancato rispetto del luogo di notificazione produce la nullità. Anche l’inammissibilità dei ricorsi tributari va dichiarata solo in casi eccezionali. In questo senso si è espressa la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione XIX, con la sentenza 4601/2014, secondo la quale l’appello notificato dal contribuente direttamente al comune, anziché al suo difensore presso cui aveva eletto domicilio, non è inesistente ma nullo. E la costituzione dell’ente in giudizio sana la irregolarità della notifica del ricorso.
La disposizione contenuta nell’articolo 156 cpc, però, si applica non solo agli atti processuali, ma anche agli atti amministrativi. La contestazione sana anche le irregolarità della notifica degli atti di accertamento e riscossione. Il contribuente che propone ricorso non può far valere i vizi della notifica dell’atto impositivo. Se la pretesa tributaria viene impugnata vuol dire che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che è quello di rendere conoscibile l’atto al destinatario. I giudici di piazza Cavour hanno costantemente sostenuto che la sanatoria per raggiungimento dello scopo non produce effetti solo per gli atti processuali, ma anche per gli atti amministrativi. Tra l’altro, mentre la Cassazione prima distingueva tra i casi di nullità e inesistenza della notifica, escludendo la sanatoria per quest’ultima, da qualche anno ha cambiato il proprio orientamento, ritenendo sanabile qualsiasi ipotesi di irregolarità della notifica, al di là che sia più o meno grave. Dunque la sanatoria dei vizi delle notifiche, in seguito alla contestazione del contribuente, vale anche per gli atti tributari, cartelle e ingiunzioni comprese. Con la sentenza 12007/2011, gli ermellini hanno chiarito che la natura sostanziale e non processuale degli atti fiscali non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi ex lege.
L’articolo 60 del dpr 600/1973, che disciplina il procedimento di notifica degli atti tributari, dispone che la notifica debba essere eseguita, anche dai messi comunali, nel luogo di domicilio fiscale del destinatario, salva l’ipotesi di elezione di domicilio. In questo caso l’elezione deve risultare da un atto comunicato all’ufficio tributario. L’elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data del loro ricevimento da parte dell’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate. Anche il contribuente residente all’estero può indicare un indirizzo estero per le notifiche, purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro paese. La suddetta disposizione richiama le norme del processo civile e, quindi, anche il regime di nullità e sanatorie. E gli effetti non sono più diversi a seconda che il giudice ritenga gli atti impositivi nulli o inesistenti. Una notifica non è nulla ma inesistente, se effettuata senza il rispetto delle regole minime fissate dalla legge. La notifica è nulla quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell’atto, essa avviene mediante il rilascio di copia nel luogo o a persona che possano avere un qualche riferimento con il destinatario. Ricorre l’ipotesi dell’inesistenza giuridica quando è posta in essere con un procedimento non previsto dal codice di procedura civile, vale a dire allorché venga eseguita al di fuori dello schema legale. Per esempio, quando la notificazione sia stata eseguita nei confronti del destinatario con consegna dell’atto in un luogo diverso da quello imposto dalla legge o a persona non abilitata. La nullità, invece, è disposta quando pur essendo stato notificato l’atto a persona diversa da quella indicata secondo l’ordine preferenziale, ciononostante sussista un legame o vi sia comunque un qualche riferimento con il destinatario. Quindi, a prescindere dal fatto che la notifica venga ritenuta nulla o inesistente, il contribuente non può comunque farne rilevare i vizi in sede di impugnazione dell’atto, in quanto la contestazione comporta la sanatoria.

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